Analisi dei contenuti del Decreto Urbani sulla criminalizzazione del P2p (2a parte)

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Conclusioni

In sostanza ¿ un¿ennesima legge-papocchio inutile, inefficace e pericolosa. In cui si mescolano, in un intruglio indigesto e velenoso, temi diversi e non connessi fra loro, come il terrorismo e la duplicazione di musica, video o software.

Inutile perch&#233 non fornisce alcuno strumento utile per la prevenzione del crimine (e in particolare di delitti gravi come il terrorismo o altre forme di violenza).

Inefficace perch&#233 farraginosa e mal concepita, quindi atta a produrre dispersione di attivit&#224, procedimenti a carico di innocenti, sovraccarico di indagini senza capo n&#233 coda, a scapito di attivit&#224 seriamente utili per combattere le attivit&#224 criminali.

Pericolosa perch&#233 introduce, in materie ove &#232 totalmente insensato, il concetto di ¿processo alle intenzioni¿ cio&#232 di punibilit&#224 non di un fatto, ma della supposta inclinazione a farlo.(Se questa violazione di un principio fondamentale del diritto pu&#242 essere ammissibile in situazioni estreme come il terrorismo, &#232 inaccettabile che possa essere estesa a situazioni in cui non c¿&#232 alcun rischio per la vita e la sicurezza delle persone e delle istituzioni).

Come altre (troppe) leggi e norme rivela, con le sue affermazioni ridondanti e inutili, una specifica volont&#224 di repressione dell¿internet e della libert&#224 di comunicazione e di informazione offerta dalla rete.

La perversa assurdit&#224 dell¿impostazione &#232 rivelata da alcune specifiche disposizioni.

Con l¿entrata in vigore del decreto Urbani, la DIGOS, oltre a occuparsi di criminalit&#224 organizzata, terrorismo e sicurezza dello Stato avr&#224 il compito di tutelare in via preventiva gli interessi di un ristretto gruppo di (potenti) imprenditori dello spettacolo, dell¿editoria e dell¿informatica (che gi&#224 con le leggi esistenti sono assurdamente favoriti dal fatto che la duplicazione di musica, immagini o software &#232 considerata una responsabilit&#224 penale).

Questo decreto stabilisce di fatto la ¿responsabilit&#224 oggettiva¿ dei provider, che hanno l¿obbligo di monitoraggio e denuncia dei propri utenti ¿ e sono multati pesantissimamente se non denunciano.

Per la prima volta si stabilisce che un certo uso della crittografia &#232, di per s&#233, illecito. (Sembra di ritornare a quelle disposizioni americane sul controllo della crittografia come strumento militare che tanto scandalo avevano suscitato dieci anni fa).

Si instaura, insomma, qualcosa che somiglia molto a uno ¿stato di polizia¿, con la persecuzione delle intenzioni, l¿obbligo di delazione, la violazione della vita e della comunicazione. E tutto questo non per combattere i terroristi (che possono essere solo favoriti dalla confusione e dalla dispersione di energie create da leggi come questa) ma per soddisfare il protagonismo di questo o quell¿altro uomo politico (¿voglio anch¿io una mia legge contro l¿internet¿) e le potenti lobby delle case discografiche o di software, cui poco importa se leggi come questa siano applicabili o funzionali, ma piace ¿terrorizzare¿ chi non asseconda i loro avidi interessi.

Per maggiori dettagli leggi anche il Comunicato Stampa – ALCEI.

&#169 2004 Key4biz.it

Analisi dei contenuti del Decreto Urbani sulla criminalizzazione del P2p
(1a parte)

Per approfondimenti, consulta:

Archivio delle news sul Decreto Urbani, la Direttiva Europea e la Proprieta¿ intellettuale

Oggi a mezzogiorno tutta Europa osserver&#224 tre minuti di silenzio per ricordare le vittime di Spagna e testimoniare la condanna di ogni terrorismo.

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