UE e contraffazione: dibattito sulla proposta di direttiva

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Europa



di Marco Marandola

Esperto in diritto d¿autore e licenze elettroniche

Continua l¿analisi del testo della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di propriet&#224 intellettuale (COM(2003) 46-C5-0055/2003-2003/0024(COD)).

Il Comitato JURI (Affari Legali e Mercato Interno) ha approvato il nuovo testo (vedi allegato in inglese). Se qualche piccola apertura e¿ stata fatta su specifici punti, l¿impostazione generale appare ancora troppo restrittiva e penalizzante, applicando sanzioni, peraltro gravi, a piccole violazioni senza un danno economico rilevante e senza la volont&#224 di ledere i diritti di propriet&#224 intellettuale.

Il testo approvato recita infatti all¿art. 1: ¿La presente Direttiva riguarda le misure e procedure necessarie ad assicurare la protezione dei diritti di propriet&#224 intellettuale¿. Cos&#236 facendo, va ben oltre quella che era la ipotesi iniziale di combattere la pirateria e la contraffazione, che presuppongono per loro natura una produzione in larga scala, un consistente danno economico, e la volont&#224 di ledere i diritti di propriet&#224 intellettuali.

Questa impostazione si ritrova anche nell¿art. 3: ¿Gli Stati Membri dovranno prevedere misure, procedure e sanzioni necessarie ad assicurare la protezione dei diritti di propriet&#224 intellettuale coperti da questa Direttiva¿.

Quindi, non solo pirateria e contraffazione, ma anche copie private non autorizzate o non legittime o anche la semplice diffusione, ad esempio attraverso un sito web, di una impresa o di una universit&#224, di un¿opera che violi i diritti altrui.

Questo ultimo esempio e¿ confermato proprio dagli articoli 15 e 16.

In particolare, secondo l¿art. 15: ¿…le autorit&#224 giudiziali possono imporre a colui che compie l¿infrazione e agli intermediari, i cui servizi sono usati da terzi per violare un diritto di propriet&#224 intellettuale, con un provvedimento atto a proibire la continuazione della violazione.¿

Mentre l¿art. 16 riguarda le sanzioni pecuniarie che l¿autorit&#224 giudiziale pu&#242 concedere (su richiesta della parte chiamata in giudizio) in caso di violazioni senza conoscenza e senza negligenza. Questo era uno dei punti pi&#249 controversi: prima di essere condannati si paga una somma per poter continuare i propri servizi, senza essere obbligati a sospenderli in attesa della decisione.

Tuttavia, in questo secondo testo approvato dalla Commissione vi sono stati miglioramenti riguardo ai dubbi sulla privacy per alcune informazioni che potevano essere acquisite.

Su questa proposta di Direttiva &#232 stato pubblicato anche il parere di un altro Comitato del Parlamento Europeo, il Comitato Industria, Commercio estero, Ricerca e Energia, (approvato con 37 voti a favore, 0 contrari ed 1 astenuto).

Da questo parere si evincono alcune critiche al testo della commissione JURI, tra cui:

  • La Direttiva si dovrebbe limitare solo alla pirateria e contraffazione;

  • L¿uso delle misure preventive dovrebbe essere limitato per impedire di danneggiare ingiustamente imprese concorrenti;

  • Si dovrebbe specificare meglio il concetto di ¿fini commerciali¿.

Si vedr&#224 nei successivi passaggi legislativi se il campo di applicazione, e le pesanti sanzioni per casi non gravi previsti dal testo attuale, potranno essere modificati.

ALLEGATI

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights

Parere della Commissione per l”industria, il commercio estero, la ricerca e l”energia sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di propriet&#224 intellettuale (COM(2003) 46 ¿ C5-0055/2003 ¿ 2003/0024(COD))

PER APPROFONDIMENTI:

Attacco a Internet: tutela dei consumatori, concorrenzialità delle imprese, difesa della cultura