Pubblicità: norme sulla comparativa

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Avv. Donatella Boccali

Le norme contenute nel Dpr 11 luglio 2003 n. 284, sulle procedure istruttorie dell¿Autorit&#224 garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicit&#224, dal 7 novembre 2003 sono applicabili alle procedure inerenti non solo alla pubblicit&#224 ingannevole, ma anche a quella comparativa.

Si sottolinea l¿espressa volont&#224 di adeguare il regolamento previgente (Dpr 10 ottobre 1996 n. 627, ora abrogato), includendovi la pubblicit&#224 comparativa (reputata illecita) e di migliorare la trasparenza delle procedure, rafforzando i diritti di difesa delle parti.


A norma dell¿art. 7, comma 2, del Dlgs 74/1992, possono richiedere l¿intervento dell¿Autorit&#224 per l¿inibizione della pubblicit&#224 ingannevole o comparativa ritenuta illecita i soggetti concorrenti dell¿imprenditore nell¿interesse del quale &#232 diffuso il messaggio pubblicitario, i consumatori, le loro associazioni e organizzazioni, il ministro delle Attivit&#224 produttive, ed ogni pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali. Anche il nuovo regolamento, per quanto attiene alla forma della ¿richiesta¿, fa riferimento a una ¿domanda¿, precisando solo che la stessa debba essere formulata per iscritto e debitamente sottoscritta.

Con riferimento anche al disposto dell¿art. 7, comma 6, del Dlgs 74/1992, si ritiene che la stessa integri un ricorso ( con il contenuto dell¿art. 2, commi 1 e 2, del regolamento) finalizzato a provocare l¿intervento dell¿Autorit&#224 preposta al controllo della liceit&#224 dei messaggi promozionali.

Per la proposizione del ricorso non &#232 prevista come obbligatoria l¿assistenza tecnica di un avvocato. La sua nomina dovr&#224 comunque avvenire attraverso una procura conferita senza formule particolari.

Dalla riformulazione dell¿art. 2 del regolamento emerge la novit&#224 dell¿inserimento, tra gli allegati al ricorso, di una copia della pagina del sito internet nel quale la pubblicit&#224 &#232 stata diffusa ovvero del resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicit&#224 &#232 stata effettuata attraverso tale ultimo strumento.

Il regolamento non reca alcuna norma relativa ai termini di presentazione del ricorso e nessuno dei requisiti &#232 previsto a pena di nullit&#224, anche se la stessa potr&#224 derivare in applicazione dei principi generali in materia processuale.

Nel regolamento &#232 confermata la previsione secondo la quale, in caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento &#232 obbligato a darne comunicazione all¿istante e ad assegnare allo stesso un termine per la regolarizzazione o il completamento (art. 4, comma 2).

Qualora il ricorrente non dovesse provvedere alla regolarizzazione o al completamento della domanda, ovvero vi dovesse provvedere oltre il termine assegnato, l¿Autorit&#224 sarebbe tenuta a emettere un provvedimento di archiviazione (art. 4, comma 5). Lo stesso provvedimento concluderebbe la procedura nei casi di domanda manifestamente infondata o inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente.

Rimangono sostanzialmente immutate le norme relative all¿avvio (art. 4), ai termini (art. 5), &#232 confermato in settantacinque giorni il termine entro il quale deve concludersi il procedimento) e all¿intervento nel procedimento (art. 6).

In ordine al momento iniziale del procedimento la nova previsione obbliga il responsabile di acquisire d¿ufficio il messaggio pubblicitario nelle ipotesi di sua diffusione radiofonica o televisiva, ovvero attraverso uno o pi&#249 punti vendita degli esercizio commerciali o le confezioni dei prodotti (art. 4, comma 3): il termine per la conclusione del procedimento decorrer&#224 dall¿acquisizione del messaggio da parte dell¿Autorit&#224 (art. 5, comma 1). Ulteriore novit&#224 &#232 costituita dalla previsione secondo la quale questo termine potr&#224 essere prorogato di ulteriori centottanta giorni nel caso in cui l¿operatore pubblicitario sia residente, domiciliato o abbia sede all¿estero.

Le parti del procedimento (sulla base dell¿art. 7 del Dlgs 74/1992) potranno essere, oltre al ricorrente, il committente del messaggio, l¿autore dello stesso ovvero il proprietario del mezzo di diffusione.

Il nuovo regolamento , all¿art. 6, riconosce ai ¿soggetti portatori di interessi pubblici o privati e ai portatori di interessi diffusi¿ la facolt&#224 di intervenire nel procedimento. A questi soggetti il Decreto presidenziale conferma il riconoscimento del diritto di:

  • accedere agli atti del procedimento;

  • presentare memorie scritte e documenti, nei termini previsti nella comunicazione dell¿avvio del procedimento; memorie conclusive e ulteriore documentazione prima della chiusura dell¿istruttoria;

  • essere sentiti in apposite audizioni (art. 7, comma 1);

  • nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un consulente di parte; la norma attribuisce questo diritto solo nelle ipotesi in cui l¿Autorit&#224 abbia gi&#224 disposto perizie e consulenze (art. 8, comma 3) al fine di consentire la partecipazione alle operazioni peritali d¿ufficio e la formulazione di osservazioni sui risultati delle medesime.

Con riferimento all¿onere della prova, che ai sensi dell¿art. 7, comma 4, Dlgs 74/1992, pu&#242 essere posto a carico dell¿operatore pubblicitario, il nuovo regolamento (art. 10) non riproduce la previgente norma (art. 11, comma 2) che attribuiva alle altre pareti del procedimento il diritto di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla produzione della prova.

A norma dell¿art. 11 del regolamento (sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario), l¿istanza cautelare potr&#224 essere presentata anche in corso di procedimento, con un atto separato.

La nuova formulazione della norma prevede che l¿Autorit&#224 si pronunci su detta istanza nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Alle parti del procedimento potr&#224 essere assegnato un termine per la presentazione di memorie difensive, ma l¿Autorit&#224 ha il potere di decidere anche inaudita altera parte in ipotesi di particolari esigenze di indifferibilit&#224 dell¿intervento.

Per quanto concerne la chiusura dell¿istruttoria, si segnala l¿obbligo che grava sul responsabile del procedimento di comunicare alle parti la data di conclusione, unitamente al termine di presentazione di memorie conclusive o documenti; sar&#224 poi lo stesso responsabile a rimettere gli atti all¿Autorit&#224 per l¿adozione del provvedimento finale.

Innovativo &#232 anche l¿obbligo previsto in capo all¿Autorit&#224 di procedere all¿emanazione del provvedimento conclusivo, anche quando il parere richiesto, nei casi di legge, all¿Autorit&#224 per le garanzie nelle comunicazioni non sia stato comunicato entro i trenta giorni successivi alla medesima richiesta.

Per la prima volta &#232 previsto l¿obbligo di inviare al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata la copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia , con le relative modalità. (art. 15, comma 1).