Digitale terrestre: fornitori di contenuti tra regole e opportunità di mercato

di |

Italia



di Francesco Portolano
e
Daniela Marrani

Regolamento ¿digitale terrestre¿ e nuove categorie di operatori radiotelevisivi

Il Regolamento relativo alla radiodiffusione in tecnica digitale terrestre (Delibera 435/01/CONS dell¿Autorit&#224 per le Garanzie nelle Comunicazioni) introduce una fondamentale distinzione tra ¿operatori di rete¿, ¿fornitori di contenuti¿ e ¿fornitori di servizi¿. Per ciascuna di queste categorie il Regolamento determina i requisiti che ciascun soggetto deve possedere per poter ottenere dall¿Autorit&#224 per le Garanzie nelle Comunicazioni il necessario titolo (autorizzazione o licenza).

Per quanto riguarda in particolare i requisiti per divenire fornitore di contenuti televisivi, il Regolamento ne prevede alcuni che possono costituire un potenziale ostacolo all¿accesso al mercato di operatori di dimensioni ordinarie.

Operatore di rete e fornitore di contenuti

Esaminiamo preliminarmente la natura ed il ruolo del ¿fornitore di contenuti¿, confrontando le definizioni che di questa categoria e dell¿¿operatore di rete¿ d&#224 il Regolamento.

Operatore di rete &#232 ¿il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione¿.

Fornitore di contenuti &#232 invece ¿il soggetto che ha la responsabilit&#224 editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora¿.

Mentre nel sistema della TV analogica gli operatori sono integrati ¿in linea verticale¿ e svolgono un ampio ventaglio di attivit&#224 (consistenti nella gestione della rete di trasmissione, nella creazione di contenuti, nella vendita di spazi pubblicitari, ecc.), nel contesto della TV digitale terrestre gli operatori sono specializzati e ciascuno si concentra sulla gestione della rete di trasmissione o sulla creazione dei contenuti.

Questa separazione non &#232 peraltro nuova nel sistema radiotelevisivo. Gi&#224 da un certo tempo, infatti, nel settore della TV satellitare si era affermata (prima nella prassi e poi anche nella normativa applicabile) una analoga separazione tra il carrier e gli ¿editori¿ dei vari canali. E d¿altronde ci&#242 non dovrebbe sorprendere in quanto l¿offerta digitale terrestre dovrebbe con il tempo somigliare, da un punto di vista strutturale e di sistema, a quella satellitare: un ampio numero di canali, la necessit&#224 di sistemi evoluti di consultazione dei palinsesti (electronic program guide), la presenza di canali in chiaro e criptati, la possibilit&#224 di sottoscrivere abbonamenti di vario tipo con carrier diversi, la possibile interattivit&#224, ecc.

Proprio il parallelo TV satellitare-TV digitale terrestre potr&#224, come si vedr&#224 di seguito, aiutare a capire per quale motivo si ritiene che i requisiti fissati nel Regolamento per divenire fornitori di contenuti sono forse, almeno in parte, non in linea con le funzioni ed il ruolo a loro attribuiti nel sistema del digitale terrestre.


Requisiti per fornitori di contenuti

Passando ad un esame concreto dei requisiti che riteniamo non adeguati, e tralasciando quelli invece facilmente condivisibili (es.: assenza di condanne per delitti non colposi a carico degli amministratori del soggetto richiedente), osserviamo che, secondo il Regolamento, il soggetto richiedente la licenza per fornitori di contenuti a livello nazionale deve:

  • essere costituito in forma societ&#224 di capitali o cooperativa con capitale sociale interamente versato (al netto delle perdite) di almeno Euro 6.200.000;

  • impiegare almeno venti lavoratori dipendenti.

Il requisito del capitale sociale minimo: un requisito anacronistico?

Esaminando preliminarmente il requisito del capitale sociale (pari ad almeno Euro 6.200.000), non si pu&#242 non avere qualche perplessit&#224.

Innanzitutto, possiamo ipotizzare che alcuni dei naturali candidati a divenire fornitore di contenuti in ambito terrestre siano i soggetti che attualmente forniscono i contenuti alle piattaforme satellitari. Ebbene, da una sommaria verifica, senza pretese di scientificit&#224, un numero molto esiguo degli attuali ¿fornitori di contenuti satellitari¿ ha oggi un capitale sociale pari o superiore a Euro 6.200.000. Ciononostante, non sembra si possa affermare che l¿offerta di contenuti satellitari sia scarsa, scadente, indifferenziata. Anzi, riteniamo si possa affermare che, pur in presenza di un mercato della TV satellitare non sviluppato, l¿offerta di canali satellitari abbia tutte le qualit&#224 opposte: qualit&#224, variet&#224, ecc.

Parallelamente, altri potenziali futuri ¿fornitori di contenuti¿ potrebbero essere identificati nei produttori indipendenti. Anche tra questi, molto pochi sono i soggetti dotati di un capitale sociale pari o superiore a Euro 6.200.000. Quindi, la grande maggioranza dei produttori indipendenti rischierebbe di essere esclusa dal concorrere a divenire fornitore di contenuti. A nostro giudizio, ci&#242 contrasta con la ¿protezione¿ (riserva delle quote di programmazione, ecc.) che la normativa (di derivazione comunitaria) concede ai produttori indipendenti. Anche in questo caso, peraltro, &#232 evidente che numerosi produttori indipendenti, pur dotati di capitale sociale ¿esiguo¿, possano contribuire alla diversificazione dell¿offerta di contenuti, realizzare prodotti di qualit&#224 (qualsiasi ne sia la natura), essere solidi economicamente, ecc.

Da un punto di vista di alcuni dei possibili futuri ¿fornitori di contenuti¿, dunque, il requisito del capitale sociale pari a Euro 6.200.000 rischia di ottenere un risultato forse non desiderabile.

Peraltro, il requisito di un capitale sociale ¿minimo¿ cos&#236 elevato, sembra non trovare giustificazione neppure da un punto di vista economico-aziendale. Ci&#242 emerge, a nostro avviso, evidenziando le diverse caratteristiche dell¿operatore di rete e del fornitore di contenuti.

L¿operatore di rete, responsabile della realizzazione, gestione, manutenzione e miglioramento di un infrastruttura di rete, dovr&#224 compiere sostanziali e continui investimenti in capitale (in senso economico) e sostenere costi fissi elevati. In questo caso, potrebbe avere un senso richiedere un capitale sociale tale da far presumere una adeguata solidit&#224 economica (e ci&#242, solo qualora si volesse effettivamente ritenere il capitale sociale un indicatore della solidit&#224 ed affidabilit&#224 di un soggetto, il che &#232 anch¿esso alquanto discutibile).

Il fornitore di contenuti, invece, dovrebbe normalmente poter svolgere la propria attivit&#224 con costi fissi meno elevati e maggiore flessibilit&#224. A titolo esemplificativo, gli investimenti in conto capitale principali sarebbero relativi agli studi televisivi e alle apparecchiature di ripresa, registrazione, post-produzione, ecc. Mentre una gran parte dei costi potrebbero essere di natura variabile (es.: un presentatore di un determinato programma, attori per una serie fiction). Considerando inoltre che i fornitori di contenuti televisivi potranno fornire palinsesti ¿parziali¿ &#232 ancor pi&#249 evidente come le risorse di capitale immobilizzato necessarie, da un punto di vista economico, potrebbero essere non ingenti. Allo stesso modo, si potrebbe immaginare invece un fornitore di contenuti che si propone di fornire pi&#249 palinsesti di vario tipo, nel qual caso le risorse necessarie sarebbero sicuramente superiori.

Come gi&#224 accennato, occorre inoltre riflettere sulla effettiva capacit&#224 del capitale sociale di dare un¿indicazione sulla affidabilit&#224 e solidit&#224 di una persona giuridica. Da un punto di vista economico e contabile, i parametri utilizzati per la identificazione della solidit&#224 economica sono ben diversi dal semplice riferimento al capitale sociale (patrimonio netto, prospettive reddituali, ecc.). Solo da un punto di vista giuridico il capitale sociale continua a svolgere una funzione di garanzia di creditori, ma anche in questo caso ci&#242 &#232 vero sempre meno in considerazione dell¿evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni.

Infine, occorre ricordare che il medesimo ammontare di capitale sociale era richiesto (&#232 tuttora richiesto) ai titolari di concessione per la radiodiffusione analogica terrestre. Anche da ci&#242 a nostro avviso emerge la sproporzione, laddove si consideri che si richiede lo stesso capitale sociale a soggetti (i concessionari e i fornitori di contenuti) aventi ruoli, diritti, doveri e impegni economici del tutto diversi.


Il requisito del numero minimo di dipendenti: un requisito poco ¿flessibile¿?

Si dubita che il requisito del numero minimo fissato in venti lavoratori dipendenti possa essere agevolmente raggiungibile da soggetti che, essendo soprattutto produttori e assemblatori di palinsesti, svolgono principalmente un¿attivit&#224 consistente nella prestazione d¿opera intellettuale che richiede, per sua natura, una scarsa organizzazione di mezzi. Tale caratteristica &#232 dunque difficilmente compatibile (almeno per i fornitori di contenuti di medie dimensioni) con l¿obbligatorio utilizzo di un numero minimo di lavoratori dipendenti.

A proposito di ci&#242, si deve tener presente che la natura dei rapporti di lavoro instaurati dai ¿fornitori di contenuti¿ potrebbe spesso legittimamente consistere principalmente in collaborazioni professionali e contratti di consulenza e collaborazioni ¿a progetto¿. Per esempio, un fornitore di contenuti potrebbe stipulare contratti di collaborazione a progetto con i protagonisti di un numero determinato di episodi di una fiction.

Inoltre, considerato che il legislatore da alcuni anni ha introdotto e incentivato, con sempre maggior impegno, figure alternative di lavoro e collaborazione professionale (da ultimo con la Legge Biagi), attenuando quindi in maniera significativa la preferenza per il lavoro subordinato, un requisito occupazionale fissato esclusivamente in termini di ¿lavoratori subordinati¿ potrebbe ritenersi in contrasto con la detta evoluzione normativa.


Conseguenze negative dei rigidi requisiti di accesso

Da quanto sopra indicato emerge che a nostro giudizio il capitale sociale minimo e il numero minimo di lavoratori dipendenti costituiscono requisiti rigidi, non adeguati e non proporzionali al fine che si intende raggiungere. Essendo infatti determinati con parametri fissi, non tengono conto della variet&#224 di posizioni possibili nell¿ambito della categoria dei fornitori di contenuti.

Tale forse non giustificata severit&#224 dei requisiti, pu&#242 costituire una potenziale barriera all¿ingresso nel mercato dei fornitori di contenuti. Detta barriera potrebbe determinare una scarsit&#224 di fornitori di contenuti, la cui conseguenza sarebbe la difficolt&#224 di ¿riempire¿ di contenuti l¿ampio numero di canali digitali per assenza di chi questi contenuti li dovrebbe realizzare. A nostro giudizio, invece, la normativa, dovrebbe incentivare la formazione di un ampio mercato dei fornitori di contenuti, cos&#236 da poter realizzare un ampia e diversificata offerta di palinsesti.

Una proposta alternativa in merito ai requisiti per ¿fornitori di contenuti¿

Pur condividendo le finalit&#224 della disciplina in esame (cio&#232: verificare la solidit&#224 dei fornitori di contenuti e la seriet&#224 dell¿impegno a realizzare un certo palinsesto, garantire la solvibilit&#224 degli stessi a fronte delle loro responsabilit&#224 editoriali, ecc.), a nostro giudizio, &#232 possibile formulare i requisiti per i fornitori di contenuti in maniera alternativa e pi&#249 in linea con l¿attuale contesto di convergenza tecnologica e di evoluzione normativa.

In relazione al capitale sociale minimo, potrebbe essere ragionevole richiedere un capitale sociale pari, non ad una cifra fissa (che dovrebbe essere per di pi&#249 aggiornata periodicamente), ma ad una percentuale del totale degli investimenti previsti nel piano economico finanziario della societ&#224. Tale criterio &#232 peraltro non nuovo al settore delle comunicazioni, in quanto era stato gi&#224 adottato con successo per alcune tipologie di operatori del settore delle telecomunicazioni. In tal modo, si verrebbe a calibrare il requisito del capitale sociale ai piani della societ&#224 che intende divenire fornitore di contenuti.

In questo modo, non si verrebbero a determinare situazioni in cui un fornitore che intenda realizzare contenuti a basso costo, per palinsesti di meno di 24 ore, per un pubblico di nicchia (quindi con aspettative di redditivit&#224 del capitale non elevatissime), &#232 costretto ad adottare un capitale che in ipotesi potrebbe essere largamente superiore alle effettive necessit&#224.

In relazione al requisito del numero minimo di lavoratori subordinati, si potrebbe modificare questo requisito richiedendo un ¿personale¿ minimo, comprendendo in questa definizione non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelle altre figure professionali che normalmente (e legittimamente) operano all¿interno di un¿azienda.

In conclusione

I meritevoli interessi tutelati dai requisiti presenti nel Regolamento possono essere raggiunti modulando gli stessi requisiti in maniera leggermente diversa. In tal modo, sarebbe possibile rendere pi&#249 libero l¿accesso al mercato dei fornitori di contenuti.

Consulta anche:

Il Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre di key4biz.it

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