Cinema: dal I° gennaio 2004 in vigore il nuovo Decreto. La relazione illustrativa

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Relazione illustrativa delDecreto Legislativo recante disposizioni in materia di attivit&#224 cinematografiche, ai sensi dell”art. 10 della L. 6/7/2002, n. 137

Premessa

Il presente schema di provvedimento, nel dare attuazione alla delega di cui all”articolo 10, comma 1, della legge n. 137 del 2002, in materia di cinematografia, risponde, in primo luogo, all”esigenza di coordinare le disposizioni in materia, sparse, nel quadro vigente, tra le diverse fonti normative, a partire dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di ricondurre l”intera disciplina ad un sistema unitario e coerente, sia sotto il profilo dell”individuazione e dell”attuazione delle politiche pubbliche di settore, sia sotto quello della gestione delle risorse assegnate.
La normativa in tema di cinematografia, difatti, &#232 stata caratterizzata, negli ultimi decenni, da un affastellarsi di disposizioni promananti da diverse fonti, primarie e secondarie, anche di natura regolamentare, rendendo indispensabile una complessiva opera di riordino della materia, volta a dare alla stessa un assetto di maggiore semplicit&#224 e chiarezza.
Alcuni profili particolarmente tecnici della materia hanno consigliato di rinviare l”individuazione delle modalit&#224 di attuazione della disciplina stessa a successivi decreti ministeriali.
Il testo risultante presenta i seguenti elementi caratterizzanti:


– la semplificazione della procedura di finanziamento ai film di interesse culturale, mediante l”eliminazione della doppia valutazione da parte delle attuali due commissioni (consultiva e per il credito) e l”istituzione di un”unica commissione, che provvede al riconoscimento dell”interesse culturale ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, sulla base di regole comuni ai diversi ambiti di intervento. La valutazione dell”opera &#232 determinata, fino ad un massimo del 50%, da una serie di parametri automatici di “reference” del progetto filmico, incentrati, principalmente, sulla qualit&#224 artistica e tecnica del film, nonch&#233 sui risultati artistici ottenuti dal regista, dallo sceneggiatore, dal cast di interpreti principali e secondari e dai tecnici qualificati, in un arco temporale di riferimento da definirsi con successivo decreto ministeriale.

– l”introduzione di un sistema di “reference” applicato ai produttori, che prevede l”iscrizione delle imprese ad appositi elenchi distinti in due categorie di classificazione, sulla base dei seguenti parametri: a) qualit&#224 dei film realizzati; b) stabilit&#224 dell”attivit&#224, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacit&#224 commerciale dimostrata. L”appartenenza alle diverse categorie comporta una differenziazione nella quota di finanziamento assegnabile;


– l”istituzione di un organo, composto anche da rappresentanti degli enti territoriali, che, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, contribuisca, con l”elaborazione di un programma triennale, ad individuare le aree geografiche di intervento e gli obiettivi per l”erogazione di quei contributi ed incentivi, previsti dal presente decreto legislativo, destinati ad incidere maggiormente sull”economia locale. Detto organo, denominato “Consulta territoriale per le attivit&#224 cinematografiche”, provvede altres&#236 ad individuare gli obiettivi nell”ambito della promozione delle attivit&#224 cinematografiche e fornisce attivit&#224 di consulenza, su richiesta del Ministro, consentendo di dare concreta attuazione al disposto dell”articolo 1, comma 3, che attribuisce alla Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le diverse competenze, il compito di perseguire le finalit&#224 indicate al medesimo articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo;


– la possibilit&#224 di reperire risorse aggiuntive per il settore della produzione attraverso l”utilizzazione di marchi e prodotti all”interno dell”opera cinematografica (cd. product placement). La previsione non va disgiunta dall”individuazione dei criteri e delle modalit&#224 tecniche attuative, rimesse ad un successivo decreto ministeriale, che siano in grado di assicurare, comunque, un equilibrato rapporto con il contesto normativo ed un”idonea comunicazione agli utenti;


– la riqualificazione del ruolo imprenditoriale nel settore della produzione, mediante la riduzione della quota massima di costo del film finanziabile, coincidente con quella assistita dal fondo statale, ed il condizionamento dell”effettiva concessione del finanziamento al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a coprire il residuo costo di produzione. Al fine di favorire il collegamento virtuoso tra imprese di produzione ed autori esordienti, si prevedono, altres&#236, incentivi alle imprese di produzione, in forma di finanziamenti, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, di autori esordienti;


– la previsione di nuove regole per il finanziamento alla distribuzione, erogato secondo meccanismi automatici che ne commisurano l”entit&#224 alla precedente attivit&#224 distributiva. Detto finanziamento &#232 vincolato a successivi reinvestimenti nella distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale;


– la riformulazione del sistema di attribuzione dei premi di qualit&#224, con la previsione dell”obbligo di reinvestimento per la quota destinata alle imprese di produzione;


– la semplificazione e la razionalizzazione delle attivit&#224 di promozione, i cui obiettivi vengono individuati anche grazie al programma triennale elaborato dalla Consulta territoriale;


– la rimodulazione del credito all”esercizio, con particolare attenzione alla realizzazione o alla riapertura di sale nei centri urbani ed alla realizzazione di sale nei comuni sprovvisti, secondo le indicazioni programmatiche formulate dall”organo consultivo rappresentativo degli interessi territoriali.

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede oneri ulteriori a carico dello Stato. Non si &#232, pertanto, reso necessario predisporre la corrispondente relazione tecnica.


Articolo 1
L”articolo 1, muovendo dall”enunciato della legge n. 1213 del 1965, prevede una formulazione degli obiettivi e delle finalit&#224 del presente decreto legislativo che sia attenta al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, in materia di attivit&#224 culturali. In tal senso, il comma 3 attribuisce alla Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, il perseguimento degli obiettivi nell”ambito delle attivit&#224 cinematografiche, considerando anche quei profili del settore maggiormente ancorati alla dimensione locale. I commi 1 e 2 evidenziano, altres&#236, il rilievo costituzionale delle attivit&#224 cinematografiche, intese quale “fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale”, nonch&#233 la rilevanza economica ed industriale delle attivit&#224 stesse. Sotto tale aspetto, con particolare riferimento all”individuazione e promozione delle opere di interesse culturale, all”incentivazione di un cinema “di qualit&#224″ nonch&#233 alla conservazione e diffusione all”estero del patrimonio culturale cinematografico, la materia cinematografica sfugge ad ogni forma di territorializzazione degli interessi coinvolti e la relativa disciplina assume necessariamente una dimensione nazionale, se non addirittura sovranazionale, mediante accordi internazionali, cui &#232 frequente il ricorso nel settore della produzione e della distribuzione.


Articolo 2
In via preliminare, &#232 stato necessario procedere ad una revisione delle definizioni gi&#224 contenute nella legge n. 1213 del 1965, ordinandole secondo un diverso criterio logico, che vede la preventiva individuazione e definizione di “generi filmici”, seguita, negli articoli successivi, dall”indicazione dei requisiti necessari al riconoscimento della nazionalit&#224 italiana del film. In tal senso, si &#232 proceduto a rifondere il contenuto dell”articolo 4 della legge n. 1213 del 1965, che trattava congiuntamente gli aspetti sopra evidenziati, nelle distinte previsioni di cui agli articoli 2 e 3 (per le definizioni) e di cui agli articoli 5 , 6 e 7 (relativi al riconoscimento della nazionalit&#224 del film) del presente schema di decreto legislativo.
Sostanziali novit&#224 sono contenute nella definizione di “film di interesse culturale”, rispetto al quale trovano spazio le due diverse tipologie di requisiti che individuano da un lato i film con significative qualit&#224 culturali o artistiche e, dall”altro, i film con eccezionali qualit&#224 spettacolari. Anche la definizione di “sala delle comunit&#224 ecclesiali”, presente nella normativa vigente, &#232 stata riformulata in termini di “sala di comunit&#224 religiosa” secondo un corretto rapporto della normativa statale con le diverse confessioni religiose.


Articolo 3
Innovativa &#232 la previsione, all”articolo 3, comma 1, dell”iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi informatici, istituiti presso la Direzione generale competente, ai fini dell”ammissione delle imprese stesse ai benefici di legge. L”appartenenza dell”Italia all”Unione europea ha comportato l”equiparazione alle imprese nazionali di quelle con sede in altro paese membro, ma con prevalente attivit&#224 in Italia, a condizione di reciprocit&#224.
Per le imprese di produzione, detta iscrizione assicura altres&#236 una finalit&#224 di classificazione, con la previsione di due diverse categorie, alle quali corrispondono diverse soglie di finanziamenti erogabili. L”appartenenza all”una o all”altra delle due aree &#232 legata a parametri tecnici relativi alla precedente attivit&#224 dell”impresa ed incentrati sulla dimostrata capacit&#224 commerciale, valutata anche in base alla restituzione dei precedenti finanziamenti e sulla qualit&#224 dei film realizzati dall”impresa.

Articolo 4
Nell”articolo 4 &#232 stata prevista l”istituzione della Consulta territoriale per le attivit&#224 cinematografiche. Si tratta di un organo che, in attuazione di quanto stabilito nel comma 3 dell”articolo 1, consente il coordinamento delle attivit&#224 amministrative dello Stato e degli enti territoriali nel settore della cinematografia. L”organo, composto anche da rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, nonch&#233 da membri designati dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori dell”esercizio cinematografico, svolge, oltre ad attivit&#224 consultiva, attivit&#224 di programmazione su base triennale, volta ad individuare gli obiettivi per la promozione delle attivit&#224 cinematografiche, nonch&#233 le aree geografiche privilegiate di investimento ai fini dell”erogazione dei contributi a sostegno dell”esercizio e delle industrie tecniche.

Articolo 5
In ordine ai requisiti soggettivi per il riconoscimento della nazionalit&#224 italiana., gi&#224 disciplinati dall”articolo 4, commi 2, 3, 4, 8, 12-bis, della legge n. 1213 del 1965, il presente schema prevede l”equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dei paesi membri dell”Unione Europea, secondo quanto gi&#224 previsto all”articolo 26, comma 6, legge n. 153 del 1994, in attuazione di direttive comunitarie. Inoltre viene introdotto, in via innovativa, il requisito dell”obbligo di effettuare in Italia almeno il 30% della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti pi&#249 squisitamente tecniche ed agli oneri sociali. Tale requisito, obbligatorio per i film riconosciuti di interesse culturale, introduce il criterio della cd. “territorializzazione della spesa”, ammesso in ambito UE fino ad un massimo dell”80% del costo complessivo del film, con la finalit&#224 di instaurare un “circolo virtuoso” in favore delle imprese cinematografiche nazionali. Nell”ambito dei requisiti necessari per il riconoscimento della nazionalit&#224 italiana, indicati al comma 4, sono stabilite, nel successivo comma 5, deroghe in ordine all”obbligo della ripresa sonora diretta in lingua italiana ed all”obbligo dell”utilizzo della troupe italiana, concesse dall”autorit&#224 amministrativa sulla base di esigenze artistiche di ambientazione del soggetto cinematografico.

Articolo 6
Con riferimento alle coproduzioni, la presente proposta introduce un regime differenziato in ordine all”appartenenza dell”impresa coproduttrice ad un Paese membro o estraneo all”UE. In tale ultima ipotesi, rimane il limite della quota minima del 20%, gi&#224 definita dall”articolo 19 della legge n. 1213 del 1965. Per le coproduzioni con Paesi comunitari, la definizione della quota minima &#232 rimessa agli strumenti convenzionali, in previsione di un riconoscimento di nazionalit&#224 “comunitaria” del film. In mancanza di accordo internazionale, &#232 prevista la possibile autorizzazione, con decreto del Ministro per i beni e le attivit&#224 culturali, di singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale in compartecipazione con imprese straniere.

Articolo 7
Prevede espressamente la presentazione di una specifica istanza per il riconoscimento dell”interesse culturale del film, valutata dalla Commissione e secondo i criteri di cui al successivo articolo 8. Sono, altres&#236, indicati al comma 2 dell”articolo 7 i requisiti soggettivi obbligatoriamente o facoltativamente richiesti per il riconoscimento della nazionalit&#224 italiana delle opere per le quali sia stata presentata la predetta istanza, secondo una logica pi&#249 esigente e restrittiva rispetto a quanto previsto all”articolo 5. Con previsione analoga a quella del comma 5 dell”articolo 5, anche in questo caso sono concesse deroghe, per ragioni artistiche, oltre che per i requisiti relativi alla ripresa sonora diretta in lingua italiana ed all”utilizzo della troupe italiana, anche relativamente all”obbligo delle riprese e dell”uso di teatri di posa in Italia.


Articolo 8
Si &#232 proceduto ad una revisione del sistema di valutazione per l”ammissione ai benefici di legge, innovando il regime previsto all”articolo 3 della legge n. 1213 del 1965. La riforma ha perseguito l”obiettivo, individuato dalla legge delega, di snellimento ed abbreviazione dei procedimenti di valutazione, mediante la razionalizzazione degli organismi consultivi esistenti e delle relative funzioni. Al fine di informare il giudizio ad una maggiore oggettivit&#224 ed equit&#224, sono stati espressamente definiti gli elementi di valutazione. Essi sono individuati, oltre che nella qualit&#224 artistica e tecnica dell”opera, rimessa al discrezionale giudizio della Commissione, in parametri automatici di valutazione (reference system), riferiti ai risultati artistici ottenuti in precedenza dai soggetti qualificati (regista, sceneggiatore, cast interpreti principali e secondari, etc.). Detti parametri automatici sono destinati ad incidere sulla valutazione complessiva in misura non superiore al 50%. Un”ulteriore novit&#224 &#232 rappresentata dalla composizione della Commissione che, nello schema in esame, vede la partecipazione di esperti altamente qualificati nei vari settori dell”attivit&#224 cinematografica e, per la sezione deputata alla promozione della cultura cinematografica, anche di un rappresentante delle Regioni, e, per le delibere relative alla promozione cinematografica all”estero, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri, diversamente da quanto previsto nella disciplina vigente, che chiama a farvi parte esclusivamente rappresentanti dei diversi settori dell”industria cinematografica.

Articolo 9
Una novit&#224 di particolare evidenza &#232 rappresentata dall”ammissibilit&#224 della particolare tecnica di comunicazione pubblicitaria denominata “product placement”. La previsione, innovativa rispetto al divieto di qualsiasi finalit&#224 pubblicitaria dei film, contenuta nell”articolo 25, comma 2, della legge n. 1213 del 1965, &#232 parsa opportuna in quanto consente di disciplinare e contenere entro margini non contrastanti con la normativa di cui al decreto legislativo n. 74 del 1992, in tema di riconoscibilit&#224 della pubblicit&#224, un fenomeno comunque presente nella prassi e largamente diffuso nella produzione cinematografica straniera. Le modalit&#224 tecniche sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale.
Con la previsione di cui al comma 2, si rende, inoltre, possibile il sostegno, finora non consentito, a produzioni realizzate con la parziale partecipazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ai costi complessivi del film.

Articolo 10
In materia di incentivi alla produzione, restano ferme le previsioni dell”articolo 7 della legge n. 1213 del 1965; &#232 stata introdotta, quale elemento di novit&#224, la destinazione dei contributi erogati, secondo le modalit&#224 stabilite nel successivo decreto ministeriale, all”ammortamento dei mutui contratti e, per il residuo, al patrimonio dell”impresa, anche al fine del reinvestimento in ulteriori produzioni.
E” stato, inoltre, ridotto a diciotto mesi dalla prima proiezione l”intervallo temporale per il calcolo dei contributi in percentuale sugli introiti lordi, previsto in due anni dall”articolo 7 della legge n. 1213 del 1965, in ragione della riduzione del periodo di diffusione nelle sale cinematografiche dell”opera filmica.

Articolo 11
Relativamente alla liquidazione dei contributi, rimessa – per le modalit&#224 di attuazione – ad un successivo decreto ministeriale, &#232 stata prevista l”attribuzione di una percentuale del contributo, da definirsi con il medesimo decreto, alla Societ&#224 italiana degli autori ed editori (SIAE), quale corrispettivo del servizio di rilevamento dati dalla stessa effettuato, che dovr&#224 avere una periodicit&#224 almeno trimestrale.


Articolo 12
Al fine di razionalizzare e rendere coerente l”attuale sistema di sostegno alle attivit&#224 di produzione, distribuzione, ed esercizio cinematografico, nonch&#233 alle industrie tecniche del settore, viene istituito, presso il Ministero per i beni e le attivit&#224 culturali, un unico Fondo, destinato alle finalit&#224 indicate al comma 3, con la contestuale soppressione dei Fondi attualmente esistenti, rivolti alla corresponsione di finanziamenti e contributi a favore delle medesime attivit&#224.
Con successivi decreti verranno definite le quote percentuali del Fondo che dovranno essere destinate alle distinte attivit&#224, nonch&#233 le modalit&#224 tecniche di gestione, di erogazione dei finanziamenti e contributi e di monitoraggio dell”impiego delle risorse erogate.
In proposito, si prevede che, dopo un periodo transitorio di 12 mesi nel quale verr&#224 ancora curata dalla Banca nazionale del lavoro-Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.A., la gestione del Fondo sar&#224 affidata a Cinecitt&#224 Holding S.p.A., per una maggiore rispondenza alle esigenze di efficienza e celerit&#224 del sistema di sostegno.

Articolo 13
Il sostegno alla produzione si prefigge lo scopo di rivalutare il ruolo imprenditoriale del produttore, con la previsione a suo favore di un mutuo, di durata triennale, la cui quota massima, ridotta rispetto alle disposizioni vigenti, &#232 coincidente con quella assistita dal fondo statale. La concessione di detto mutuo &#232 subordinata all”effettivo reperimento delle risorse finanziarie necessarie a coprire il residuo costo di produzione. La mancata restituzione del finanziamento comporta, secondo il disposto del comma 4, l”acquisizione allo Stato dei diritti di utilizzazione dell”opera, nella misura corrispondente alla parte di finanziamento non ammortizzato, e l”impossibilit&#224 per la medesima impresa di presentare ulteriori istanze di finanziamento per i successivi tre anni. Al fine di favorire il collegamento virtuoso tra imprese di produzione ed autori esordienti, si prevedono, altres&#236, finanziamenti alle imprese di produzione che investano nello sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, di autori esordienti.

Articolo 14
Maggiori risorse sono state destinate, nel presente schema, a sostegno del settore distributivo. In particolare, per la distribuzione in Italia, &#232 stata prevista l”erogazione di contributi commisurati, secondo un meccanismo di automazione, ai risultati raggiunti nel corso dell”anno precedente dalla medesima impresa nella distribuzione di film di interesse culturale. Per alimentare un circuito virtuoso tra i diversi settori, i contributi concessi sono destinati al reinvestimento nella distribuzione di opere che abbiano ricevuto i finanziamenti nella fase produttiva, ai sensi del presente decreto legislativo. Con analoghi meccanismi di automazione sono concessi altres&#236 contributi alle imprese di esportazione, per la distribuzione estera, commisurati ai risultati dell”attivit&#224 dell”anno precedente. A seguito delle valutazioni formulate dall”apposita sezione della Commissione di cui all”articolo 8, &#232 concesso annualmente un sostegno speciale alle imprese per la distribuzione di alcuni film, in determinati Paesi UE, secondo modalit&#224 tecniche definite con successivo decreto ministeriale.

Articolo 15
Il sistema di sostegno all”esercizio cinematografico continua a prevedere, come nella normativa vigente, contributi in conto interesse e in conto capitale. Riguardo ai primi, sono concessi contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati per la realizzazione delle tipologie di investimenti previsti nel presente articolo. In tale ambito, tuttavia, gli interventi volti alla realizzazione di nuove sale, al ripristino delle sale inattive o alla trasformazione delle sale esistenti, mediante l”aumento del numero di schermi, ricevono contributi solo se realizzati nelle aree geografiche individuate dalla Consulta territoriale nel programma triennale di cui all”articolo 4. L”entit&#224 del contributo &#232 maggiorata nel caso in cui l”impresa esercente si impegni alla programmazione di consistenti quote di film nazionali ed europei.
A favore delle imprese di esercizio sono inoltre previsti contributi in conto capitale, di regola erogati alternativamente ai contributi in conto interesse, ma, per taluni interventi finalizzati ad una maggiore capillarizzazione dell”esercizio sul territorio, erogati cumulativamente agli stessi.

Articolo 16
Il sostegno alle industrie tecniche rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello vigente, basato sulla concessione di mutui decennali a tasso agevolato e contributi sugli interessi. L”entit&#224 del sostegno &#232 commisurata, oltre che alle dimensioni dell”impresa, anche all”appartenenza della stessa alle aree privilegiate di investimento, individuate dalla Consulta territoriale nell”ambito del programma triennale di cui all”articolo 4.


Articolo 17
Il vigente sistema di conferimento di attestati e premi di qualit&#224 (articoli 8 e 9 della legge n. 1213 del 1965) &#232 rimodulato con la previsione innovativa di un obbligo di reinvestimento della quota del premio di qualit&#224 destinato all”impresa produttrice nella produzione di film nazionali. Anche in questo caso, le modalit&#224 tecniche di concessione e liquidazione dei premi saranno previste con successivo decreto ministeriale

Articolo 18
Nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente proposta normativa, permane il ruolo riconosciuto alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica dall”articolo 44 della legge n. 1213 del 1965. Le associazioni nazionali sono ammesse ad un contributo, gravante sul fondo di cui all”articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell”associazione ed all”attivit&#224 svolta dalla stessa nell”anno precedente, previo riconoscimento delle associazioni medesime, ai soli fini dei benefici di cui al presente decreto legislativo, da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attivit&#224 culturali. Nell”iter procedimentale finalizzato a detto riconoscimento, &#232 attribuito alle Regioni, con previsione innovativa, il compito di attestare, secondo procedure amministrative stabilite dagli organi regionali, l”effettiva operativit&#224, in almeno cinque Regioni, delle associazioni stesse.

Articolo 19
Le risorse finanziarie del Fondo previsto dall”articolo 45 della legge n. 1213 del 1965 rimangono destinate, anche nel nuovo sistema, alla promozione delle attivit&#224 cinematografiche. Non vi sono sostanziali variazioni nelle finalit&#224, gi&#224 elencate nel citato articolo 45, consistenti nello sviluppo di progetti utili a sostenere le programmazioni stagionali e le attivit&#224 di distribuzione, nella promozione di manifestazioni ed iniziative in Italia ed all”estero, anche a carattere non permanente, inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nel sostegno delle sale d”essai, nella conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale, nella realizzazione di mostre e rassegne d”arte cinematografica di interesse nazionale ed internazionale e nella pubblicazione e divulgazione di scritti e riviste di interesse nazionale, afferenti alla cinematografia. In taluni dei settori elencati, nei quali la promozione &#232 legata alla cura di interessi territorialmente localizzati, gli obiettivi da perseguire sono individuati dalla Consulta territoriale nell”ambito della programmazione triennale di cui all”articolo 4 e successivamente recepiti nel documento programmatico annuale del Ministro per i beni e le attivit&#224 culturali. Le modalit&#224 tecniche di accesso alle risorse e di erogazione delle stesse sono definite con successivo decreto ministeriale.

Articolo 20
L”articolo 20 ripropone, con opportuni adeguamenti, i contenuti dell”articolo 23 della legge n. 1213 del 1965, in relazione agli adempimenti amministrativi previsti a carico delle imprese di produzione ai fini dell”ammissione ai benefici di legge.

Articolo 21
In misura analoga al precedente, anche l”articolo 21, ripropone, con alcune modifiche formali, i contenuti dell”articolo 20 della legge n. 1213 del 1965, in materia di adempimenti tecnici.

Articolo 22
La disciplina dell”apertura delle sale cinematografiche, che prevedeva, nel sistema vigente, un”autorizzazione ministeriale, per le sale con un numero di posti superiore a 1300, e la competenza degli enti locali, per le sale di dimensione minore, &#232 stata con il presente schema, rimessa in toto alla legislazione regionale, in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione. Nel dettare i principi fondamentali della disciplina, l”articolo 22 &#224ncora il provvedimento autorizzatorio ad alcuni criteri destinati ad assicurare una maggiore capillarizzazione delle sale sul territorio ed una migliore fruizione collettiva delle attivit&#224 cinematografiche, con la previsione obbligatoria di verifiche periodiche, almeno annuali, circa l”efficienza tecnica delle strutture.

Articolo 23
L”iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, gi&#224 prevista all”articolo 25 della legge n. 1213 del 1965, &#232 stata estesa, nell”articolo 23, quale presupposto per l”ammissione ai benefici di legge, anche ai film in coproduzione, riconosciuti ai sensi dell”articolo 6.

Articolo 24
Le finalit&#224 di raccolta e conservazione del patrimonio filmico nazionale espletate dalla Cineteca nazionale sono confermate all”articolo 24.
Per agevolare le finalit&#224 istituzionali della Cineteca, &#232 previsto un”ulteriore onere di deposito di una copia negativa dei film, anche non riconosciuti di interesse culturale, a carico delle imprese di produzione che vogliano beneficiare degli incentivi alla produzione di cui all”articolo 10.
E” riconosciuta alla Cineteca nazionale ed alla Direzione generale competente la facolt&#224 di avvalersi delle copie depositate e delle ulteriori copie stampate a proprie spese, trascorsi tre anni dall”avvenuta consegna, per proiezioni a scopo culturale o didattico ovvero per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali non aventi finalit&#224 di lucro.

Articolo 25
Le agevolazioni fiscali e finanziarie previste dalla legge n. 1213 del 1965 (articoli 6, 24, 30, 37, 39, 41 comma 3) afferenti le attivit&#224 cinematografiche, nelle parti in cui sono da considerarsi ancora applicabili, hanno trovato collocazione nell”articolo 25. Non si &#232 ritenuto, invece, opportuno riprodurre altre disposizioni gi&#224 presenti nelle norme tributarie vigenti. Pertanto, il sistema delle agevolazioni fiscali e finanziarie in favore delle attivit&#224 cinematografiche risulta invariato.


Articolo 26
La disposizione dell”articolo 26, in materia di tutela della concorrenza, conferma il rinvio alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gi&#224 operato dall”articolo 55-bis della legge n. 1213 del 1965.

Articolo 27
L”articolo 27 prevede l”entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il regime transitorio previsto al comma 2 è finalizzato ad un”ottimale gestione delle risorse nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di sostegno finanziario, con particolare attenzione al rilevante numero di istanze, legate al regime vigente, in corso di presentazione presso i competenti uffici dell”Amministrazione proponente.

Articolo 28
L”articolo 28 prevede l”abrogazione delle norme di rango primario superate, incompatibili o in contrasto con quelle del presente schema di decreto legislativo.
(Fonte: Ministero dei Beni Culturali)