Bloccato lo spot 3 con Baggio: per l¿IAP è pubblicità ingannevole

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L¿Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha ordinato la sospensione dello spot di 3 che reclamizzava i servizi ¿Tua Ricaricabile¿ e ¿Tua Abbonamento¿ con lo slogan ¿¿da oggi il videofonino non lo paghi pi&#249. Per sempre¿.
La decisione segue il ricorso presentato al Tribunale Civile di Roma da Adusebf e Federconsumatori che chiedevano il blocco degli spot poich&#233 ¿ si legge nella nota diffusa dalle associazioni ¿ ¿¿quanto detto negli spot non corrisponde al regime contrattuale effettivamente applicato al consumatore, quale risulta dalle condizioni contrattuali predisposte da H3g per i servizi in questione¿.

Quello che gli spot radio-tv con Carla Fracci, Roberto Baggio e il prof. Zichichi non dicono &#232 che alla societ&#224 bisogna garantire 30 euro di traffico, 60 minuti di chiamate ricevute mensili e una quota una tantum per l¿attivazione.
Lo spot, insomma, viola l¿articolo 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, quello cio&#232 sulla pubblicit&#224 ingannevole.

Le associazioni avvertono che solo leggendo le clausole all¿interno del regolamento di servizio di ¿Tua 30¿ e ¿Tua Club¿ si scoprono le magagne del contratto: ¿NON &#200 VERO ¿ dice la nota di Adusbef – che il videofonino verr&#224 consegnato GRATIS ossia senza pagare. Il videofonino viene consegnato all¿utente in comodato gratuito (cio&#232 dato in prestito) per cui l¿utente non &#232, n&#233 diverr&#224 mai proprietario di quell¿apparecchio: questo resta di propriet&#224 esclusiva di H3G che si limita a consegnarlo all¿utente ¿al solo fine di consentire a quest¿ultimo di usufruire dei Servizi 3¿. Di pi&#249. L¿utente non potr&#224 utilizzarlo con schedina SIM di altri operatori (come avviene ormai comunemente con tutti i telefonini ora in commercio)¿

Si scopre poi che per ottenere l¿apparecchio, l¿utente deve pagare una quota di attivazione di ¿soli¿ 189 euro e che, per accedere ai servizi, bisogna necessariamente impegnarsi ¿a pagare i corrispettivi e/o penali cos&#236 come previsto nei piani tariffari¿ e cio&#232:
a) penale di 30 euro nel caso in cui non riesca a rispettare la soglia minima di traffico in entrata e/o in uscita (chi non ci arriva potr&#224 autotelefonarsi);
b) penale pari al valore di listino al netto di IVA del terminale, qualora, in caso di cessazione, anche anticipata, dei servizi Tua o di disattivazione della schedina SIM, non riconsegni il terminale entro i 30 giorni successivi;
c) penale pari a 240 euro per primo smarrimento/furto o distruzione del terminale (ma non era ¿suo¿ per sempre?);
d) penale pari a 360 euro per successivi smarrimenti/furti o distruzioni del terminale;
e) corrispettivo per il recesso dal servizio pari a 200 euro se avviene nei 180 giorni (6 mesi) successivi al momento in cui ha ricevuto il terminale o lo ha sostituito (si pu&#242 sostituire solo dopo 1 anno dall¿attivazione); pari a 100 &#128 se avviene quando siano trascorsi i 180 giorni dal momento dell¿attivazione, ma non sia ancora maturato il diritto alla sostituzione (ossia entro 1 anno dall¿attivazione medesima)

Lo IAP ha dunque accolto le motivazioni di Adusebf e Federconsumatori, bloccando gli spot per manifesta ingannevolezza in base al dlgs 74/92 che fissa i criteri di pubblicit&#224 ingannevole e comparativa.

3, controllata del colosso di Hong Kong Hutchison Whampoa, non &#232 il primo operatore a finire nel mirino dello IAP: a gennaio il Giur&#236, accogliendo la richiesta di Telecom Italia, condann&#242 Wind per la pubblicit&#224, diffusa sulle reti televisive,dell”offerta CanoneZero. Quella, per intenderci, in cui il cane simbolo di Infostrada fa pip&#236 sulle ceneri di un vecchio telefono SIP/Telecom.

La pubblicit&#224, oltre che denigratoria, venne considerata ingannevole poich&#233 l”offerta pubblicizzata non corrispondeva a quella effettiva del gestore che ometteva di specificare nella reclame che CanoneZero si poteva attivare solo dietro corrispettivo pagamento di una tariffa di canone.

Ad aprile fu poi la volta di Tim di finire sotto la lente dell¿Antitrust per pubblicit&#224 ingannevole a causa di uno spot risalente all¿estate 2002 e che prometteva a chi avesse attivato entro il 15 agosto un Timmy gsm o una Tim card, il raddoppio del credito telefonico. Tim ometteva infatti di precisare che le card da 5 euro non rientravano nella promozione.

Alessandra Talarico