La tutela dei diritti fondamentali nell¿UE dopo l¿11 settembre 2001

di |



E¿ stato pubblicato di recente il primo rapporto di un gruppo indipendente di esperti incaricato dalla Commissione europea di monitorare lo stato dei diritti fondamentali in Europa alla luce dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell¿Unione europea. Nel documento gli esperti esprimono diverse perplessit&#224 sulle scelte legislative operate dall¿Unione Europea e dai Paesi UE dopo gli eventi dell¿11 settembre 2001.

Il gruppo di esperti &#232 stato costituito nel settembre del 2002 sulla base di una raccomandazione del Parlamento Europeo (contenuta nella risoluzione approvata il 5 luglio 2001 sulla situazione dei diritti fondamentali nell¿UE). Le opinioni espresse dai 16 esperti non sono vincolanti n&#233 per il Parlamento n&#233 per la Commissione (il Gruppo &#232 coadiuvato, in termini organizzativi, dalla direzione generale ¿Giustizia e Affari Interni¿ della Commissione Europea).

Il Rapporto svolge un¿analisi dettagliata della rispondenza fra le iniziative assunte dall¿UE e dagli Stati membri nel corso del 2002 ed i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, articolo per articolo. Alcuni punti di particolare rilevanza sono riassunti di seguito:

la definizione di ¿terrorismo¿ nella decisione-quadro dell¿ UE sulla lotta al terrorismo del 13 giugno 2002: un reato per scopi di terrorismo giustifica il ricorso a particolari metodiche di indagine che possono comportare gravi interferenze nella vita privata dei cittadini (ad esempio, intercettazioni ambientali e uso di strumenti di sorveglianza occulta). La definizione di ¿reato terroristico¿ deve dunque essere sufficientemente precisa per legittimare tali interferenze; cos&#236 non sembra essere, a parere degli esperti, in quanto la distinzione fra reati ¿di terrorismo¿ ed altri reati si basa, nella decisione sopra ricordata, sulla gravit&#224 delle rispettive conseguenze e sugli obiettivi perseguiti dei responsabili;

il mandato di arresto europeo: anche in questo caso, i margini di interpretazione nell¿applicare gli estremi per il ricorso a tale misura (prevista nella decisione-quadro sopra citata) sono giudicati troppo ampi e potenzialmente in grado di comprimere diritti fondamentali;

protezione dei dati personali e cooperazione con Paesi terzi, in particolare gli USA: gli Stati membri dell¿UE devono evitare di fornire assistenza a Stati terzi qualora ci&#242 possa comportare la violazione di diritti fondamentali della persona in oggetto. Ci&#242 vale, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall¿Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. Gi&#224 la direttiva europea in materia (95/46) prevede (Art. 25) che sia possibile trasferire dati in Paesi ¿terzi¿ soltanto se questi Paesi assicurano un livello adeguato di protezione. Anche la Convenzione che ha istituito l¿Ufficio europeo di polizia (Europol), nel 1995, definisce le condizioni alle quali Europol pu&#242 trasmettere a terzi (Stati o organismi) dati personali raccolti attraverso i propri servizi. Gli esperti ritengono che queste disposizioni debbano essere lette, appunto, alla luce dell¿Art. 8 della Carta dei diritti fondamentali: l¿assenza, in particolare negli USA, di un¿autorit&#224 di controllo indipendente con il potere di vigilare sulla trasmissione di dati da parte di Europol e sull¿utilizzazione di tali dati da parte dei vari servizi USA deve essere sottolineata;

– progetto di Raccomandazione del Consiglio UE sulla definizione di ¿profili terroristici¿: la definizione di profili di potenziali terroristi sulla base di informazioni quali cittadinanza, livello di istruzione, luogo di nascita, caratteristiche psico-sociologiche non appare compatibile con l¿art. 15 della direttiva 95/46, che sancisce il diritto per ciascuna persona di non essere sottoposta a decisioni che producano effetti significativi su tale persona e si basino esclusivamente su trattamenti automatizzati. Gli esperti sottolineano come sia necessario dimostrare l¿esistenza di un rapporto statisticamente significativo fra tali caratteristiche/profili ed il rischio di terrorismo;

misure ¿urgenti¿ adottate dagli Stati UE dopo l¿11 settembre: il gruppo esprime dubbi sulla proporzionalit&#224 fra la restrizione delle libert&#224 personali ed i rischi che tali misure intendono scongiurare. Secondo gli esperti tali restrizioni, legate alla possibile minaccia terroristica, devono limitarsi a quanto strettamente necessario, avere natura temporanea e non permanente, ed essere riesaminate a intervalli regolari. Deve trattarsi di misure specifiche che consentano di colpire, per quanto possibile, solo i soggetti che si intende perseguire.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)