La Ue definisce i 18 mercati ai quali applicare le nuove direttive sulle reti di tlc

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Europa



La Commissione europea ha definito i diciotto mercati – divisi nelle forme: retail (prezzi all”utente finale) e wholesale (prezzi all”ingrosso) – cui le Autorit&#224 nazionali delle telecomunicazioni potranno applicare gli obblighi regolatori previsti dal pacchetto di direttive Quadro, Accesso, Servizio Universale, Protezione Dati approvato nel marzo 2002.
La raccomandazione sulla lista dei mercati rilevanti &#232 considerata uno strumento molto importante per l”applicazione del nuovo quadro delle Tlc, in quanto definisce i mercati su cui &#232 legittimo l”intervento regolatorio delle Authority. Per esercitare questo compito, le Autorit&#224 dovranno valutare attraverso un”accurata analisi di mercato gli operatori con un cosiddetto ””significativo potere di mercato”” e notificare alla Commissione i risultati delle loro analisi.
La lista dei mercati rilevanti di Tlc sar&#224 oggetto di completa revisione gi&#224 nel giugno 2004, prima di quanto finora previsto, al fine di allineare il nuovo testo alle condizioni di competitivit&#224 del mercato che nel frattempo potrebbero cambiare. Alcuni mercati quindi, potrebbero quindi rimanere nella lista solo per pochi mesi. Le Autorit&#224 nazionali dovranno infatti svolgere le analisi di mercato e attendere poi le linee guida sui rimedi che la Commissione definir&#224 entro la fine del 2003. Il documento sui rimedi sar&#224 quindi pi&#249 importante della lista stessa perch&#233 definir&#224 gli obblighi per gli operatori notificati su ogni singolo mercato.

La raccomandazione della Commissione europea sui mercati rilevanti di Tlc riconosce il bisogno di applicare al mercato della banda larga un approccio ””multiplatform””, ossia coerente con il principio di ””neutralit&#224 tecnologica””, anche al fine di stimolare lo sviluppo di forme di accesso broadband su pi&#249 piattaforme competitive. Dal testo emerge dunque che la Commissione ha adottato un orientamento tendente ad evitare il rischio di introduzione e/o mantenimento degli obblighi regolatori in modo asimmetrico tra le diverse infrastrutture alternative (cavo, satellite, fibra, rame e altro). Il principio di neutralit&#224 tecnologica implica che solo un approccio ”simmetrico” sar&#224 preso in considerazione nelle analisi di mercato, al fine appunto di evitare effetti distorsivi.

A livello di vendita all”ingrosso, la lista della Commissione Ue presenta un mercato di ””wholesale broadband access”” in alternativa a quanto era stato proposto durante l”ultima parte del 2002 e cio&#232
l”inclusione del bitstream come mercato separato. In base a questa definizione cos&#236 ampia, appare chiaro fin d”ora che le Autorit&#224 di settore dovranno svolgere una pi&#249 ampia analisi di mercato in modo da identificare se vi siano posizioni dominanti. le authority inoltre dovranno tenere in considerazione anche altre piattaforme oltre alla rete locale in rame, in vista di individuare sia il livello di concorrenzialit&#224 del mercato sia la presenza di operatori con ””significativo potere di mercato””. Dal testo della raccomandazione dell”esecutivo Ue emerge i cosiddetti ””mercati innovativi”” come quelli delle piattaforme broadband non rientrano nell”ambito di applicazione
degli obblighi di orientamento ai costi anche al fine di favorire investimenti in infrastrutture ad alta velocit&#224.
La raccomandazione dell”esecutivo Ue ha introdotto la possibilit&#224 di regolare in maniera differente ””mercati geografici”” distinti nell”ambito dello stesso Stato, in particolare per l”accesso broadband.
Dal testo della Commissione Ue emerge dunque che ci&#242 richieder&#224 alle Autorit&#224 di settore di svolgere le analisi di mercato tenendo in considerazione le scelte frequenti dei nuovi entranti di investire solo in aree specifiche, ovviamente le pi&#249 redditizie. Nel complesso inoltre spetter&#224 comunque alla Commissione il compito di verificare che il nuovo quadro normativo europeo sia applicato secondo principi coerenti in tutti gli Stati membri. Come noto infatti, il principio di armonizzazione costituisce un fattore essenziale per la corretta applicazione delle nuove regole e la direttiva quadro prevede adeguate procedure per assicurare il ruolo centrale della Commissione in questo ambito. Infatti la Commissione dovr&#224 essere necessariamente consultata quando le autorit&#224 dovranno identificare gli operatori con ””significativo potere di mercato”” (Smp, i soli cui siano applicabili oneri regolatori) e quando intendono estendere l”applicazione del nuovo quadro a mercati diversi da quelli contenuti nella lista.

Il documento chiarisce alcuni importanti principi. Le Autorit&#224 di regolamentazione dovrebbero astenersi dall”intervento ex-ante a livello retail (prezzi finali) quando il mercato wholesale (prezzi all”ingrosso) sia efficacemente regolato, a meno che la regolamentazione wholesale fallisca l”obiettivo di assicurare una concorrenza effettiva. Questo significa che un intervento regolamentare viene percepito come invasivo e non utile a livello generale. Implicito il riconoscimento del principio per cui la regolamentazione del prezzo retail per l”accesso broadband distorcerebbe la concorrenza. La raccomandazione stabilisce inoltre chiaramente che la Commissione richieder&#224 alle Autorit&#224 di settore analisi di mercato da effettuarsi secondo un approccio definito ””forward-looking”” e, quindi, che siano in grado di valutare la dinamica di ciascun mercato analizzato. questo significa che gli interventi regolamentari sono da considerarsi di natura essenzialmente transitoria.