MESSAGGIO ALLE CAMERE DELPRESIDENTE DELLA REPUBBLICACARLO AZEGLIO CIAMPIIN MATERIA DI PLURALISMO E IMPARZIALITA´ DELL´INFORMAZIONE

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Italia



Palazzo del Quirinale, 23 luglio 2002


Onorevoli Parlamentari,

la garanzia del pluralismo e dell”imparzialit&#224 dell”informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta; si tratta di una necessit&#224 avvertita dalle forze politiche, dal mondo della cultura, dalla societ&#224 civile.
Il principio fondamentale del pluralismo, sancito dalla Costituzione e dalle norme dell”Unione Europea, &#232 accolto in leggi dello Stato e sviluppato in importanti sentenze della Corte Costituzionale.
Il tema investe l”intero sistema delle comunicazioni, dalla stampa quotidiana e periodica alla radiotelediffusione e richiede un”attenta riflessione sugli apparati di comunicazione anche alla luce delle pi&#249 recenti innovazioni tecnologiche e della conseguente diffusione del sistema digitale. Il mondo appare sempre pi&#249 un insieme di mezzi e di reti interconnesse, che abbracciano l”editoria giornalistica, la radiotelevisione, le telecomunicazioni.
Per quanto riguarda il settore della stampa, la legge 5 agosto 1981, n. 416, fissa limiti precisi alle concentrazioni e detta norme puntuali per la loro eliminazione ove esse vengano a costituirsi. Secondo i dati forniti dal Presidente della Autorit&#224 per le garanzie nelle comunicazioni nella sua Relazione annuale sull”attivit&#224 svolta, presentata il 12 luglio scorso, i limiti posti dalla legge alle concentrazioni in materia di stampa risultano rispettati.
Per quanto concerne l”emittenza televisiva, dopo la sentenza n. 826 del 1988, nella quale la Corte Costituzionale affermava che il pluralismo “non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato”, il Parlamento approv&#242 la legge 6 agosto 1990, n. 223, per disciplinare il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si tratta della prima legge organica che, nel suo articolo 1, dopo aver affermato il preminente interesse generale della diffusione di programmi radiofonici e televisivi, definisce i principi fondamentali del sistema: “il pluralismo, l”obiettivit&#224, la completezza e l”imparzialit&#224 dell”informazione, l”apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libert&#224 e dei diritti garantiti dalla Costituzione”.
La successiva legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l”Autorit&#224 per le garanzie nelle comunicazioni e ha dettato norme con le quali ha precorso, con lungimiranza, il tema della cosiddetta “convergenza multimediale”, tra telecomunicazioni e radiotelevisione, attribuendo all”Autorit&#224 indipendente competenza su entrambi i settori.
Dato essenziale della normativa in vigore &#232 il divieto di posizioni dominanti, considerate di per s&#233 ostacoli oggettivi all”effettivo esplicarsi del pluralismo.
La giurisprudenza costituzionale, sviluppatasi nell”arco di un quarto di secolo, ha trovato la sua sintesi nella sentenza n. 420 del 1994, nella quale la Corte ha richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all”informazione.
Questi principi hanno avuto conferma nell”aprile scorso nella sentenza n. 155 del 2002 della stessa Corte che, richiamando i punti essenziali delle precedenti decisioni, ha ribadito l”imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall”art. 21 della Costituzione deve essere “qualificato e caratterizzato, tra l”altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – cos&#236 da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall”obiettivit&#224 e dall”imparzialit&#224 dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuit&#224 dell”attivit&#224 di informazione erogata”.
Tale sentenza &#232 particolarmente significativa l&#224 dove pone in rilievo che la sola presenza dell”emittenza privata (cosiddetto pluralismo “esterno”) non &#232 sufficiente a garantire la completezza e l”obiettivit&#224 della comunicazione politica, ove non concorrano ulteriori misure “sostanzialmente ispirate al principio della parit&#224 di accesso delle forze politiche” (cosiddetto pluralismo “interno”).
I principi e i valori del pluralismo e dell”imparzialit&#224 dell”informazione nel settore delle comunicazioni elettroniche sono stati richiamati e hanno trovato sistemazione organica in quattro recenti Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell”Unione Europea, che dovranno essere recepite dai Paesi membri entro il luglio del 2003. Il contenuto di queste Direttive &#232 in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell”Unione Europea che, nel secondo comma dell”articolo 11, sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libert&#224 dei media.
Nelle premesse di tali Direttive sono indicate le finalit&#224 di una politica comune europea in materia di informazione. Viene, in particolare, definito il concetto di libert&#224 di espressione, precisando che questa “comprende la libert&#224 di opinione e la libert&#224 di trasmettere informazioni e idee, nonch&#233 la libert&#224 dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo”.
In particolare, nella Direttiva denominata “Direttiva quadro”: – viene specificato che “la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libert&#224 di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l”imparzialit&#224, la diversit&#224 culturale e linguistica, l”inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori”; – si fa obbligo agli Stati membri di “garantire l”indipendenza delle autorit&#224 nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l”imparzialit&#224 delle loro decisioni”; – &#232 riservato grande spazio all”assetto del mercato e all”esigenza di assicurare un regime concorrenziale.

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Nel volgere di pochi anni anche l”Italia disporr&#224 delle nuove possibilit&#224 che l”evoluzione della tecnologia mette a disposizione dell”emittenza radiotelevisiva. Questo sviluppo produrr&#224 un allargamento delle occasioni di mercato e rappresenter&#224 un freno alla costituzione o al rafforzamento di posizioni dominanti, pur nella necessaria considerazione delle dimensioni richieste dalle esigenze della competizione nell”ambito del pi&#249 ampio mercato europeo e mondiale.
La legge 30 marzo 2001, n. 66, prevede, in proposito, che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l”anno 2006″.
E, tuttavia, il pluralismo e l”imparzialit&#224 dell”informazione non potranno essere conseguenza automatica del progresso tecnologico. Saranno, quindi, necessarie nuove politiche pubbliche per guidare questo imponente processo di trasformazione. E” questo un problema comune a tutti i paesi europei, oggetto di vivaci dibattiti e di proposte innovative.

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Onorevoli Parlamentari,

la prospettiva della nuova realt&#224 tecnologica, il quadro normativo offerto dalle recenti Direttive comunitarie e le chiare indicazioni della Corte Costituzionale richiedono l”emanazione di una legge di sistema, intesa a regolare l”intera materia delle comunicazioni, delle radiotelediffusioni, dell”editoria di giornali e periodici e dei rapporti tra questi mezzi.
Nel redigere tale legge occorrer&#224 tenere presente, per quanto riguarda la radiotelevisione, il ruolo centrale del servizio pubblico. Il trattato di Amsterdam, che vincola tutti i paesi dell”Unione Europea, muove dal presupposto “che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri &#232 direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni societ&#224, nonch&#233 all”esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione”.
Nell”atteso testo normativo dovr&#224 trovare coerente sistemazione la disciplina della tutela dei minori, troppo spesso non tenuta nella dovuta considerazione nelle programmazioni delle emittenti televisive.
E” fondamentale, inoltre, che la nuova legge sia conforme al Titolo V della Costituzione, che all”articolo 117 ha assegnato alle Regioni un preciso ruolo nella comunicazione, considerando questa materia ricompresa nella legislazione concorrente insieme a quella della promozione e dell”organizzazione di attivit&#224 culturali, che ne costituisce un logico corollario. Secondo la riforma costituzionale, spetta allo Stato di determinare i principi fondamentali in dette materie, mentre alle Regioni &#232 conferito il compito di sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio dell”articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identit&#224 e delle culture locali.
Nella definizione di tali principi fondamentali, lo Stato svolge la sua essenziale funzione di salvaguardia dell”unit&#224 della Nazione e della identit&#224 culturale italiana. Essi costituiscono la pi&#249 valida cornice, entro la quale trova esplicazione il pluralismo culturale, ricchezza inestimabile del nostro Paese, sorgente di libera formazione della pubblica opinione.
La cultura – questo &#232 mio convincimento profondo – &#232 il fulcro della nostra identit&#224 nazionale; identit&#224 che ha le sue radici nella formazione della lingua italiana e che, negli ultimi due secoli, si &#232 sviluppata in una continuit&#224 di ideali e di valori dal Risorgimento alla Resistenza, alla Costituzione repubblicana.
Nel preparare la nuova legge, va considerato che il pluralismo e l”imparzialit&#224 dell”informazione, cos&#236 come lo spazio da riservare nei mezzi di comunicazione alla dialettica delle opinioni, sono fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell”opposizione: questo tanto pi&#249 in un sistema come quello italiano, passato dopo mezzo secolo di rappresentanza proporzionale alla scelta maggioritaria.
Quando si parla di “statuto” delle opposizioni e delle minoranze in un sistema maggioritario, le soluzioni pi&#249 efficaci vanno ricercate anzitutto nel quadro di un adeguato assetto della comunicazione, che consenta l”equilibrio dei flussi di informazione e di opinione.
Anche a tal fine, la vigilanza del Parlamento, in coordinamento con l”Autorit&#224 di garanzia, potrebbe estendersi all”intero circuito mediatico, pubblico e privato, allo scopo di rendere uniforme ed omogeneo il principio della “par condicio”.
Parametri di ogni riforma devono, in ogni caso, essere i concetti di pluralismo e di imparzialit&#224, diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica.

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Riassumo le considerazioni fin qui svolte, dalle quali emergono alcuni obiettivi essenziali: – specificazione normativa – tenendo conto delle variazioni introdotte dalle innovazioni tecnologiche in continua evoluzione – dei principi contenuti nella legislazione vigente e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale; – attuazione delle Direttive comunitarie che l”Italia dovr&#224 recepire entro il luglio del 2003; – definizione di un quadro normativo per l”attivazione della competenza concorrente delle Regioni nel settore delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall”articolo 117 del nuovo Titolo V della Costituzione; – perseguimento dello scopo fondamentale di meglio garantire, attraverso il pluralismo e l”imparzialit&#224 dell”informazione, i diritti fondamentali dell”opposizione e delle minoranze.

Onorevoli Parlamentari,

ho voluto sottoporre ai rappresentanti eletti della Nazione queste riflessioni, perch&#233 avverto che sta a noi tutti provvedere per il presente e, al tempo stesso, guardare al futuro, prefigurando e preparando con lungimiranza un sistema di valori e di regole che salvaguardi e sostenga la vita e l”azione delle nuove generazioni.
Lo sviluppo delle tecnologie dell”informazione e delle reti di comunicazione &#232 qualcosa di pi&#249 di un avanzamento tecnico: configura un salto di qualità muta il contesto nel quale si esplica la vita culturale e politica dei popoli; apre straordinarie possibilit&#224 di conoscenza, di nuovi servizi, di partecipazione, di crescita individuale e collettiva.
Dobbiamo vivere questo momento di transizione con consapevolezza e fiducia. Un processo di innovazione affidato alle forze della societ&#224, promosso e accompagnato dall”azione pubblica in una appropriata cornice normativa, &#232 la base per una nuova stagione di sviluppo morale e materiale della Nazione.
E” questa una sfida che coinvolge tutte le istituzioni: saper tradurre l”innovazione in una grande opportunità di formazione per i cittadini.

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Non c”è democrazia senza pluralismo e imparzialità dell”informazione: sono fiducioso che l”azione del Parlamento saprà convergere verso la realizzazione piena di questo principio.