Italia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le regole alle  quali dovranno attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono  indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.
 I sondaggi per verificare la customer satisfaction degli assistiti –  effettuati per telefono, per posta, per email, tramite questionari  cartacei o form su siti istituzionali – possono riguardare esclusivamente  informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa,  informazioni ricevute, comfort della struttura), senza entrare nella valutazione  degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure erogate. 
 Poiché nel corso di queste attività possono essere raccolti una gran quantità di  dati personali il Garante ha individuato in apposite Linee guida (domani in  Gazzetta ufficiale) un quadro unitario di misure e accorgimenti.
 Prima di iniziare il sondaggio gli organismi sanitari dovranno valutare se vi  sia la reale necessità di raccogliere dati personali o se non sia invece  possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati anonimi. In questo  secondo caso non si applicano le Linee guida. Qualora invece si ritenga  necessario acquisire dati personali, questi vanno comunque distrutti o resi  anonimi subito dopo la registrazione. 
 La partecipazione al sondaggio deve essere sempre facoltativa.
 Non potranno essere utilizzati dati sulla vita sessuale e le informazioni  raccolte nel corso delle attività di customer satisfaction non potranno  essere utilizzate per profilare gli utenti o inviare materiale pubblicitario. 
 La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà avvenire  sempre in forma anonima o aggregata.
 Potrebbe anche accadere che alcune risposte possano rivelare informazioni sulla  salute dell’utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il  servizio (ad es. ginecologia, neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita  (ad es. tipo di intervento chirurgico), persino dalla fornitura di particolari  ausili (ad es. pannoloni, protesi, plantari). In questo caso gli organismi  privati che svolgono direttamente un’indagine di gradimento sui servizi sanitari  devono chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti. Consenso che non  deve essere richiesto dagli organismi sanitari pubblici anche quando conducono  sondaggi attraverso le strutture convenzionate .
 Agli utenti, infine, dovrà essere sempre assicurata, sia dagli operatori privati  che pubblici, una dettagliata informativa in cui risultino chiari tutti gli  aspetti e le modalità del sondaggio. 
 Gli organismi sanitari potranno anche avvalersi di un modello semplificato di  informativa predisposto dall’Autorità, allegato alle Linee guida.
  


 
                       
	 
     
     
 
  
  
  
  
  
  
  
 