Click day su ricerca e sviluppo: il Fisco incassa l’ok della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

di |

Italia


I giudici della Sezione Staccata di Pescara, accogliendo gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate (sentenze nn.116 e 127 del 25 marzo 2011), hanno ribadito che il nulla-osta alla fruizione del bonus è stato correttamente negato dal Centro Operativo di Pescara per esaurimento dei fondi disponibili. Il beneficio fiscale, infatti, è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate dallo Stato.

Il bonus R&S – Il credito d’imposta è stato introdotto dalla legge 296/2006, destinato alle imprese che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La legge n. 2/2009 (di conversione del D.L. n.185/2008), ha previsto per i soggetti che intendono fruire del beneficio, l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate di un formulario, esaminato secondo l’ordine cronologico di arrivo. La legge ha, inoltre, stabilito che il beneficio fosse concesso solo nei limiti delle risorse disponibili.

La sentenza della Ctr – La vertenza trae origine dai ricorsi presentati dalle imprese che non hanno ottenuto il nulla-osta per la fruizione del beneficio, perché hanno inviato la domanda dopo l’esaurimento dei fondi disponibili. I Giudici di merito hanno riconosciuto l’assoluta imparzialità nella formazione della graduatoria, perché l’intera procedura è stata gestita da un programma informatico.

Il rilascio del nulla osta dipendeva, quindi, dalla disponibilità delle risorse disponibili e, in definitiva, dall’ordine cronologico di arrivo della domanda, per cui mancava ogni discrezionalità in capo all’Amministrazione. I giudici hanno, inoltre, ribadito che la legge n. 2/2009 non ha negato il diritto al bonus acquisito dalle società che hanno presentato l’istanza, ma ha inciso solo sulle modalità della sua fruizione. Allo stato attuale, per poter utilizzare il credito R&S è necessario che esso rientri nella disponibilità del bilancio statale.