Italia

 Una vecchia storia di violenza che due sorelle avevano voluto dimenticare. Poi  la separazione e la vita che continua in due famiglie diverse. Un giorno la  maggiore decide di andare ospite in una trasmissione televisiva per testimoniare  gli abusi subiti dallo zio quando era minorenne. Incalzata dalle domande della  conduttrice racconta di come anche la sorellina, al tempo di soli due anni,  avesse subito gli stessi soprusi.
 Nel corso dell’intervista si susseguono dati e descrizioni tali da consentire  l’identificazione della piccola vittima della violenza, ora quattordicenne. Un  trattamento di dati giudicato illecito dall’Autorità Garante per la privacy, il cui  intervento è stato sollecitato dai genitori adottivi della giovane. L’Autorità,  con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha disposto  il divieto di ogni ulteriore diffusione dell’intervista nelle parti in cui si fa  riferimento alla sorella minore, obbligando anche a rimuovere gli spezzoni del  filmato dal sito internet della trasmissione.
 Come più volte ribadito dall’Authority – e come stabilito dal Codice della  privacy e dai richiami alla Carta di Treviso contenuti nel Codice  deontologico dei giornalisti – il diritto del minore alla tutela della  propria riservatezza è sempre prevalente rispetto al diritto di cronaca,  tanto più quando, come in questo caso, i minori sono vittime di un abuso. I  media sono dunque tenuti ad evitare la diffusione di dettagli personali che,  anche in maniera indiretta, possano renderli identificabili. Rivelare dunque il  cognome della bambina e l’area geografica di residenza, come avvenuto nel corso  della trasmissione televisiva, non solo non riveste alcun interesse pubblico, ma  rende riconoscibile la piccola, in particolare nella cerchia di familiari e  amici della famiglia, e lede gravemente la sua dignità.
 Nel caso esaminato dal Garante è emerso, inoltre, che la diffusione delle  informazioni relative alla bambina è avvenuta su sollecitazione della  conduttrice del programma.
 A tale proposito, l’Autorità nel suo provvedimento ha ritenuto opportuno  sottolineare come, a prescindere dalla facoltà dell’intervistato di raccontare  liberamente la propria storia, sussista comunque per il giornalista e il  conduttore televisivo l’obbligo di impedire che vengano diffuse, anche nel corso  di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni che rendano  identificabili i minori.
  


 
                       
	 
     
     
 
  
  
  
  
  
  
  
 