Spamming: il Garante Privacy blocca i database di 7 società

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Continua in Italia la lotta allo spamming, le mail a carattere commerciale non sollecitate che inondano ogni giorno i box di posta degli utenti.

Aziende di portata internazionale, piccole industrie e utenti privati si battono quotidianamente contro un nemico sfuggente, che cambia soggetto e indirizzo eMail con ogni nuova posta elettronica, che gli intasa le caselle postali con promesse di ritrovati miracolosi per ingrandire il pene, mutui a tassi d”interesse bassissimi e improbabili business bancari nigeriani in grado di rendere miliardari nel giro d”una notte.

Secondo il Radicati Group, un istituto di studi del settore comunicazioni istantanee di Palo Alto in California, il 45% dei 32 miliardi di eMail che vengono spedite nel mondo ogni anno sono spam.

Lo spamming costa alle casse societarie di tutto il mondo milioni di dollari in filtri antispam e migliaia di ore di lavoro per cancellare gli arrivi indesiderati.

La percentuale, gi&#224 incredibile, &#232 destinata a raggiungere il 70% nel 2007, anno nel quale il traffico di eMail a livello mondiale raggiunger&#224 gli 82 miliardi di missive.

L¿Unione europea ha deciso di prendere una serie di iniziative per arginare il fastidioso fenomeno dello spamming.

Diversi Stati sono gi&#224 intervenuti nel merito della questione, e hanno intrapreso battaglie legali contro i responsabili, i cosiddetti spammer. Anche alcuni tra gli Isp pi&#249 importanti, come Aol, Microsoft e Yahoo, sono scesi in campo per promuovere campagne contro lo spam.

La lotta si fa dura anche in Italia, il Garante della Privacy ha deciso – Ci informa oggi la newsletter dell¿Autorit&#224 presieduta da Stefano Rodot&#224 – di bloccare i database di 7 societ&#224 che operano in Internet, per gravi violazioni della legge sulla privacy.

Le societ&#224 inviavano sistematicamente e in modo massiccio, utilizzando anche software di raccolta e creazione automatica di indirizzi e -mail, comunicazioni commerciali e pubblicitarie indesiderate, senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari.

Gli indirizzi eMail sono infatti da considerarsi dati personali ed il loro utilizzo a fini di pubblicit&#224 &#232 consentito solo dopo aver ottenuto il consenso del destinatario.

¿L¿intervento del Garante si &#232 reso necessario per prevenire ulteriori possibili illeciti nei confronti di migliaia di naviganti in Internet i cui nominativi sono presenti negli archivi delle sette societ&#224¿.

Recentemente il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all¿invio tramite Internet di eMail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento della recente direttiva europea avvenuto con il Codice in materia di protezione dei dati personali da poco pubblicato (decreto legislativo n. 196/2003).

il Garante della Privacy ha parlato molto chiaramente: chi lo fa ai fini di profitto viola il codice penale e pu&#242 essere denunciato all¿autorit&#224 giudiziaria. Oltre alle sanzioni (fino a 90mila euro), ¿qualora l¿uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per s&#233 o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno¿, c¿&#232 la reclusione da 6 mesi a 3 anni. In ogni caso, la normativa sulla privacy non permette l¿utilizzo di indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario.

A portare il Garante a bloccare questi siti Web, &#232 stato il ricorso di alcuni utenti che si erano rivolti all¿Autorit&#224 denunciando l¿invio di posta elettronica indesiderata.

L¿Autorit&#224 ha anche aperto autonomi procedimenti per verificare possibili ulteriori violazioni della legge sulla privacy.

Entro un termine stabilito le societ&#224 dovranno fornire al Garante una serie di informazioni utili alla valutazione dei casi, si legge sempre nella nota.

¿Dovranno precisare, in particolare, modalit&#224 di raccolta ed utilizzo degli indirizzi eMail, anche attraverso l¿uso di eventuali software; i tipi di trattamenti effettuati sui dati raccolti e la loro eventuale diffusione a terzi; modalit&#224 e forme attraverso cui viene fornita l¿informativa agli interessati e ove necessario, richiesto il consenso; i provvedimenti adottati per consentire l¿esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati personali¿.

Raffaella Natale