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Canone Rai in bolletta, tutti i dettagli del modello di autocertificazione

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Il decreto attuativo è stato definito. Intanto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutte le indicazioni su come autocertificare il non possesso dell’apparecchio televisivo.

Il decreto attuativo sul canone Rai in bolletta, predisposto dai Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia, atteso da quasi due mesi è fermo al Consiglio di Stato dove attende la bollinatura per essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il testo contiene le modalità per l’applicazione nel nuovo metodo di riscossione.

Nel decreto, a quanto si apprende, si stabilisce che l’Acquirente unico dovrà trasmettere all’Agenzia delle entrate, le informazioni relative ai contratti elettrici; l’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, individua i contratti per i quali il luogo di fornitura corrisponde al luogo di residenza dei clienti e li comunica all’Acquirente unico.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l’Agenzia delle entrate dovrà trasmettere all’Acquirente unico le informazioni aggiornate, sulla base delle variazioni di residenza, che a sua volta dovrà rendere disponibili le informazioni per le società elettriche, tramite il sistema informativo integrato. L’Agenzia delle entrate dovrà trasmettere all’Acquirente unico, entro 15 giorni dall’emanazione del decreto ministeriale, le informazioni sui soggetti che hanno presentato le dichiarazioni di non detenzione degli apparecchi televisivi.

Inoltre dovrà fornire anche le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, nei cui confronti non si deve procedere all’addebito sulle fatture per l’energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato attraverso altre modalità oppure la famiglia risulta esente dal pagamento. Le informazioni per l’addebito saranno rese disponibili mensilmente dall’Acquirente unico alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato.

In sede di prima applicazione le informazioni sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio 2016. Nei casi in cui non siano dovute somme a titoli di consumi elettrici, si stabilisce che l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito del canone dovute per l’anno di riferimenti, in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.

Intanto il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha promosso dieci petizioni rivolte al governo Renzi, tra queste anche quella che riguarda l’abolizione del canone Rai in bolletta.
Sull’argomento è intervenuto anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che ai microfoni di Tele Radio Più ha dichiarato che la Rai “oggi non è una televisione di servizio pubblico, ma solamente una tv commerciale”. E ha aggiunto: “lo dico senza timore di essere smentito”. Secondo l’ex Premier, infatti, “risulta difficile per un cittadino l’imposizione di un canone da pagare”.
Su questo”, ha aggiunto Berlusconi, “bisogna che governo e Parlamento affondino l’attenzione risolvendo il problema, magari anche con un canone da pagarsi in altre forme, ma finalmente avendo una Rai al servizio dei cittadini dando finalmente loro quel servizio pubblico che le televisioni commerciali non possono dare”.

 

Le Autocertificazioni

Per quando riguarda invece chi non paga il canone perché possiede l’apparecchio televisivo, l’Agenzia delle Entrate ha già predisposto il provvedimento sull’autocertificazione (Modello da compilare).

Sul sito dell’Agenzia si spiega che i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della sua famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il nuovo modello disponibile sul sito.

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei suoi familiari.

Le dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

  1. Segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale.
  2. Comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto.
  3. Comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento Rai, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

 

Come presentare il modello di autocertificazione

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva per essere esonerati dal pagamento del canone per tutto il 2016 deve essere presentata, con raccomandata senza busta, entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.

La dichiarazione sostitutiva presentata, con raccomandata senza busta, dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto, invece, per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre quella presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

Per gli anni successivi, la dichiarazione presentata dal 1 luglio dell’anno precedente all’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento (ad esempio una dichiarazione presentata nel novembre del 2017, avrà effetto per il canone del 2018).

La dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione

La dichiarazione sostitutiva presentata in qualunque giorno dell’anno ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione e non va ripresentata ogni anno.

In caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno.

 

L’allarme dell’UNC

L’Unione Nazionale Consumatori lancia l’allarme: “La scelta del legislatore di presupporre la detenzione della televisione per gli utenti di fornitura elettrica si è ora tramutata in automatico pagamento del primo semestre del canone, per chi non autocertifica”.

L’UNC avverte che è se non rispetteranno i tempi per la comunicazione all’Agenzia “perderanno 50 euro“, la metà del canone Rai che è di 100 euro.

Massimiliano Dona, Segretario Generale dell’UNC, osserva: “Chi, insomma, non avendo la tv, non farà alcuna comunicazione, scoprendo solo a luglio l’addebito non dovuto del canone, non potrà più far valere il fatto che non ha mai avuto una tv in vita sua, nonostante, in ultima analisi, sia proprio il presupposto dell’imposta”.

Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato – istruzioni