la segnalazione ai Comuni

5G, l’Antitrust ai Comuni: “Via gli ostacoli ingiustificati all’installazione delle antenne”

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L’Antitrust “batosta” i circa 500 Comuni che hanno detto no all’installazione delle reti 5G ed invia segnalazione a Regioni, Provincie Autonome e ai Comuni per eliminare gli "ostacoli ingiustificati all’installazione di antenne e impianti 5G".

Non si riscontrano i presupposti per il ricorso al principio di precauzione, perché non c’è “un rischio potenziale, e non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria” e sono ingiustificate le restrizioni, da eliminare, dei Comuni all’espansione della tecnologia 5G. Così l’Antitrust bacchetta i circa 500 Comuni che hanno detto no all’installazione delle reti 5G e ha inviato alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e all’associazione dei Comuni (ANCI) una segnalazione relativamente agli ostacoli all’installazione di impianti di telecomunicazione in tecnologia wireless 5G che vengono frapposti dalle svariate amministrazioni comunali nel territorio italiano.

La segnalazione dell’Antitrust giunge un mese esatto dall’entrata in vigore della legge che vieta ai Comuni di bloccare l’installazione di antenne e impianti 5G nel loro territorio.

5G, Antitrust a Regioni e Comuni, eliminare ostacoli ingiustificati e sproporzionati

Nell’ultimo bollettino dell’Antitrust si legge infatti che “le disposizioni delle amministrazioni locali sono legittime nella misura in cui consentono comunque ‘una sempre possibile localizzazione alternativa’ (delle infrastrutture, ndr) e non determinano invece l’impossibilita della localizzazione. Tale principio è stato più volte ripreso anche dal Consiglio Stato”.

L’Antitrust ricorda inoltre che sempre il Consiglio di Stato ha già precisato: “va dichiarata l’illegittimità di un regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 8 comma 6 l. 22 febbraio 2001 n. 36, laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti”).

Quindi – scrive l’Autorità – “Gli atti amministrativi, quali le ordinanze sindacali o altri atti di indirizzo, che vietano in tutto il territorio comunale la sperimentazione, installazione e diffusione di impianti di telecomunicazione mobile con tecnologia 5G, in attesa di dati scientifici più aggiornati, costituiscono un ostacolo assoluto e generalizzato all’installazione di impianti di telecomunicazione mobile con tecnologia 5G e rappresentano una barriera al libero dispiegarsi della concorrenza, nonché alla libertà di stabilimento e alla prestazione dei servizi da parte degli operatori di telefonia”. 

“Definizione di un’azione amministrativa efficace ed efficiente per eliminare gli ostacoli al 5G”

Dunque “alla luce dell’importanza degli effetti sull’intero sistema economico che le tecnologie di telecomunicazione 5G avranno nei prossimi anni in Italia”, l’Autorità ritiene “quanto mai prioritaria l’eliminazione degli ostacoli ingiustificati e non proporzionati all’intervento infrastrutturale mediante la definizione di un’azione amministrativa efficace ed efficiente”.

Ostacoli che rischiano di compromettere seriamente e in modo ingiustificato il processo di innovazione tecnologica

Queste restrizioni , conclude l’Antitrust ”rischiano di impedire il corretto dispiegarsi di un efficace processo competitivo basato sulla concorrenza dinamica tra gli operatori presenti sul mercato e tra di essi e i nuovi entranti che intendano avvalersi delle nuove tecnologie di comunicazione” prosegue l’Autorità e “rischiano di compromettere seriamente e in modo ingiustificato il processo di innovazione tecnologica”

Perché non si può invocare il principio di precauzione

Né, rileva l’Antitrust, si può invocare il principio di precauzione che “puo’ essere invocato solo nell’ipotesi di un rischio potenziale”, e “ non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria’” visto che “nell’ordinamento nazionale esiste un assetto regolamentare volto a disciplinare e limitare i livelli di esposizione elettromagnetica che include le tecnologie 5G” e che “come sottolineato nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, le ARPA adottano già un approccio cautelativo nella valutazione delle emissioni elettromagnetiche degli impianti in tecnologia 5G che permettono ‘di assicurare il rispetto dei limiti in qualsiasi condizione di esposizione”.