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5G, dopo la Germania nemmeno la Francia esclude Huawei

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La Francia, come già Germania e Italia, non seguirà il diktat dell’amministrazione Trump sull’esclusione di Huawei dal novero dei fornitori per le nuove reti 5G. Lo ha detto il segretario di Stato francese per il settore telecom Agnes Pannier-Runacher, aggiungendo che l’Eliseo avrà comunque facoltà di esaminare tutti i fornitori di tecnologie su qualunque potenziale minaccia per la sicurezza. A questo punto, nella Ue manca ancora la presa di posizione ufficiale del Regno Unito che probabilmente arriverà dopo le elezioni del 12 dicembre.

La presa di posizione di Parigi

La presa di posizione di Parigi sull’affaire Huawei è giunta ieri, subito dopo che l’Arcep ha fissato i criteri per l’asta 5G che si terrà a marzo del prossimo anno.

A proposito dell’affaire Huawei, il ministro Pannier-Runacher ha detto in televisione che “noi non prendiamo di mira un singolo fornitore di apparecchiature, non c’è nessuna esclusione”.

“Ci sono tre fornitori di apparecchiature attivi in Francia. Huawei ha una quota di mercato del 25%, e ci sono anche Nokia ed Ericsson. Samsung non è ancora attivo in Francia ma è interessata al 5G”, ha detto Pannier-Runacher, aggiungendo che “il Governo non escluderà nessuno. Non seguiremo la posizione degli Stati Uniti. Procederemo caso per caso”.

In concreto, gli operatori tlc dovranno chiedere il permesso del primo ministro per ottenere il via libera sui progetti di rete 5G, e ricevere poi disco verde in base alle norme sulla sicurezza nazionale.

5G, Huawei ok in Germania

Anche la Germania a metà ottobre ha reso noto che non intende escludere il fornitore cinese dal 5G. La decisione del Governo tedesco è basata su due motivi:

5G, Huawei non escluso in Italia

L’Italia dal canto suo ha varato un decreto sulla cybersicurezza, definendo un nuovo perimetro di sicurezza cibernetica, allargando al 5G la facoltà di utilizzo del golden power. Il decreto prevede inoltre un giro di vite per i fornitori extra Ue, con la ridefinizione del concetto di “soggetto esterno all’Unione europea” che precisa i criteri per determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico.

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