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Scontrino elettronico, si parte oggi 1° luglio. Cosa devono fare negozianti e consumatori

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Addio scontrino cartaceo, ma non sempre e non per tutti: si parte con gli esercenti più grandi, per tutti gli altri la deadline per adeguarsi è il 1° gennaio 2020, ma ci sono degli esclusi. Come comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate e cosa dove fare il consumatore finale prima di uscire dal negozio.

Da oggi, 1° luglio, “gli operatori Iva con volume d’affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate”.
Così recita una nota dell’Agenzia odierna, che ricorda a negozianti ed esercenti commerciali “con un volume di affari superiore ai 400 mila euro” quelle che sono le nuove disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle transizioni economiche.
Con lo scontrino elettronico si conclude il processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali iniziato dal Ministero dell’Economia con la fatturazione elettronica.
Dall’inizio del 2019, sono state memorizzate 700 milioni di fatture elettroniche, emesse da oltre 3 milioni di soggetti, per un importo complessivo di più di 1,2 miliardi di euro.

Che cos’è lo scontrino elettronico e a chi si applica
Adio allo scontrino cartaceo, insomma, che sotto digitalizzazione sarà catalogato virtualmente nei server del Fisco italiano, che avrà così sempre a disposizione uno scenario il più possibile dettagliato del giro di affari nazionale, anche in tempo reale volendo.
Uno strumento ideato con lo scopo di abbattere l’evasione fiscale e che certamente non ha mancato di sollevare proteste e richieste di rinvio per “difficoltà operative connesse a problematiche tecnologiche” che le imprese devono affrontare in questo passaggio storico.
Per ovviare a criticità di questa natura, l’Agenzia ha assicurato che “in alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi”.
I dati, è spiegato, “possono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, come stabilito dal “Decreto crescita” (Dl n. 34/2019)”.

Si parte subito con gli esercenti che dichiarano un volume d’affari superiore a 400mila euro, circa 200 mila imprese, e si continua, a partire dal 1° gennaio 2020, con tutti gli altri.
Tutti gli altri sono più di 2 milioni di esercenti, inclusi gli artigiani, mentre saranno escluse alcune categorie particolari, tra cui farmacie, tabaccai, edicole, venditori di prodotti agricoli e di servizi di telecomunicazione.
Per i primi sei mesi dell’entrata in vigore della misura, “non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Come funziona lo scontrino elettronico
Il nuovo servizio, si legge nel comunicato dell’Agenzia, è attivo all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e potrà essere utilizzato, “oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone”, poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso.
Tramite la procedura web, “i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata”. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).
Una volta entrato, l’operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico)”, è precisato nella nota.

Addio alla carta? Cosa rimane in mano a noi consumatori?
Non proprio, perché leggendo le indicazioni dell’Agenzia, “il documento potrà essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica”.
Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Noi consumatori, quindi, non avremo più il celebre scontrino e al suo posto potremo richiedere un documento commerciale senza valore fiscale, che potremo conservare per un eventuale cambio merce o per finalità sempre fiscali.
Tale documento, però, dovrà essere esplicitamente richiesto e saremo chiamati a fornire codice fiscale o partita Iva al negoziante/esercente.