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Roaming: accordo in Consiglio Ue. Fine ai sovrapprezzi da giugno 2017

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I sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'Unione europea saranno aboliti dal 15 giugno 2017. Vengono tuttavia definite due situazioni in cui l'applicazione di sovrapprezzi è ancora autorizzata.

Il Consiglio europeo ha adottato formalmente, ieri, le nuove regole che porteranno alla fine del roaming entro la metà del 2017 introducendo al contempo norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a internet e per tutelare i diritti degli utenti finali.

La posizione del Consiglio dovrà ora essere adottata dal Parlamento alla fine di ottobre e dovrebbe portare alla fine dei sovrapprezzi praticati per telefonare dall’estero entro il 15 giugno del 2017.

Nel frattempo, le tariffe di roaming saranno progressivamente tagliate a partire dal 30 aprile 2016 ad un tetto massimo di 0,05 centesimi al minuto per le chiamate, 0,02 centesimi per gli Sms e 0,05 centesimi per megabyte (Iva esclusa). “Si tratta di uno sconto del 75% rispetto alle tariffe attualmente in vigore nella Ue”, fa sapere la Commissione Ue.

Le eccezioni

Il testo della posizione in prima lettura del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla fine di giugno.

In base al compromesso, i sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell’Unione europea saranno aboliti dal 15 giugno 2017. Tuttavia, vengono definite due situazioni in cui l’applicazione di sovrapprezzi è ancora autorizzata.

Innanzitutto, si legge nel testo di compromesso, “i fornitori di roaming potranno applicare una “politica di utilizzo corretto” per prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Una volta superati i limiti della politica di utilizzo corretto, può essere applicato un sovrapprezzo”, che comunque non può essere più elevato delle tariffe massime all’ingrosso.

Le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto saranno definite dalla Commissione in un atto di esecuzione entro il 15 dicembre 2016.

In secondo luogo, per garantire la sostenibilità “del modello di tariffazione nazionale, in circostanze specifiche ed eccezionali, qualora i fornitori di roaming non siano in grado di recuperare i costi globali della fornitura di servizi di roaming regolamentati dalle loro entrate globali risultanti dalla fornitura di tali servizi, detti fornitori, previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione, possono applicare un sovrapprezzo, ma solo nella misura necessaria per recuperare tali costi”.

Le misure sulla net neutrality

La posizione adottata dal Consiglio stabilisce che i fornitori di servizi internet devono trattare “tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dal mittente o dal destinatario, dal contenuto, dall’applicazione, dal servizio o dal dispositivo” usato dall’utente.

Il testo stabilisce tuttavia la possibilità di stipulare accordi sui servizi che richiedono un livello specifico di qualità, a patto che tali servizi “non siano utilizzabili o offerti in sostituzione di servizi di accesso a internet e non vadano a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a internet per gli utenti finali”.

Il regolamento approvato ieri sottolinea che “gli utenti finali, attraverso l’accesso a internet, dovrebbero avere il diritto di accedere e distribuire informazioni e contenuti e di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni” e, per esercitare tale diritto “…dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori di servizi di accesso a internet tariffe corrispondenti a volumi di dati e velocità specifici del servizio di accesso a internet. … Tali accordi, unitamente a pratiche commerciali dei fornitori di servizi di accesso a internet, non dovrebbero limitare l’esercizio di tali diritti ed eludere pertanto le disposizioni…che proteggono l’accesso a un’ internet aperta.”.

I fornitori possono utilizzare, tuttavia, in alcuni casi specifici sistemi di gestione del traffico per consentire il funzionamento ottimale della rete. In questi casi rientrano: il blocco di specifici contenuti, applicazioni o servizi richiesto dalle autorità per motivi di legittimità dei contenuti o di sicurezza pubblica; per proteggere l’integrità e la sicurezza della rete, ad esempio prevenendo attacchi informatici che avvengano tramite la diffusione di software maligni o il furto dell’identità degli utenti finali a seguito di spyware; per prevenire un’imminente congestione della rete  nelle situazioni in cui si sta per verificare una congestione, e a mitigare gli effetti di una congestione della rete, ove tale congestione sia solo temporanea o avvenga in ‘circostanze eccezionali’ quali un guasto tecnico, un’interruzione di servizio dovuta a rottura di cavi o di altri elementi infrastrutturali, cambiamenti inattesi nell’instradamento del traffico o significativi aumenti del traffico di rete dovuti a emergenze o ad altre situazioni che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di accesso a internet.