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Marketing online, Garante Privacy: “No alla raccolta punti acchiappa dati”

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Per poter partecipare ad un programma di raccolta punti e usufruire così di piccoli vantaggi il cliente non deve essere obbligato ad esprimere il consenso a ricevere pubblicità.

All’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è giunta una segnalazione che ha lamentato il non completo rispetto nella normativa privacy sul servizio di registrazione al sito www.pampers.it. Così il Garante ha potuto accertare le due seguenti criticità con riferimento all’acquisizione dei consensi richiesti agli interessati per il trattamento dei loro dati:

1) il primo consenso richiesto per finalità promozionali, di invio di newsletter, analisi statistiche, sondaggi d’opinione, con riguardo al marchio “Pampers” è risultato accomunare indistintamente più diverse finalità, impedendo all’interessato di poter distinguere fra di esse e di fornire il proprio consenso libero e selettivo;

2) anche il secondo  consenso – ossia quello richiesto per le medesime finalità di cui al punto precedente, ma con riguardo ai diversi marchi “Lines”; “Linidor”; “Tampax”; “Ace” ed “Infasil” – è risultato affetto dal medesimo vizio del primo ed inoltre da selezionare obbligatoriamente per poter procedere con la registrazione al sito web in questione, e, quindi, anche per poter partecipare al programma di raccolta punti.

Per la raccolta punti non obbligatorio esprimere il consenso a ricevere pubblicità

Emerge che il trattamento dei dati riferiti agli utenti, raccolti con le queste modalità, sia avvenuto in modo illecito, perché ai clienti interessati alla raccolta punti, infatti, non veniva data la possibilità, come richiesto dalla normativa, di esprimere un consenso libero e specifico per le singole finalità di trattamento che la società intendeva svolgere, tra le quali vi era appunto l’attività promozionale. Per poter completare la registrazione e aderire al programma di fidelizzazione i clienti erano invece obbligati a rilasciare due consensi generici, uno per la società e uno per i marchi collegati. 

Per questo motivo il Garante ha quindi vietato all’aziendal’ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati di oltre un milione e mezzo di persone, acquisiti in modo illecito mediante il form “raccolta punti” del sito della società.

In virtù di questo caso, il Garante Privacy ha precisato che per poter partecipare ad un programma di raccolta punti e usufruire così di piccoli vantaggi il cliente non deve essere obbligato ad esprimere il consenso a ricevere pubblicità.

Per i trattamenti illeciti è stata applicata una sanzione amministrativa che la società ha già pagato.