Anticorruzione

L’ANAC avverte, appalti a rischio paralisi a causa del Covid-19

di Linda Bertolucci, esperta in anticorruzione e trasparenza |

L’ ANAC fornisce, con delibera n. 312, le prime indicazioni per gestire le procedure di gara durante il periodo d’emergenza Covid-19 e chiede al Governo misure ad hoc per scongiurare lo stallo del settore produttivo in vista della “fase 2”.

Con l’articolo 103 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), il Governo ha disposto la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data.

La ratio della normativa, come si legge nella relazione illustrativa del Decreto, è quella di evitare che la Pubblica Amministrazione, durante il complesso periodo emergenziale, incorra in ritardi o “nel formarsi del silenzio significativo”.

In questo processo di cristallizzazione, sono state ricomprese anche le procedure di appalto, disciplinate dal D.lgs. n. 50 del 2016, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una circolare interpretativa diramata il 23 marzo scorso.  

Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), mediante l’articolo 37, ha fatto slittare ulteriormente il periodo di sospensione al 15 maggio 2020.

La Delibera ANAC n. 312 e la precisazione del 20 aprile 2020

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito, ANAC ha adottato il 9 aprile scorso la Delibera n. 312, contenente “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”.

La finalità è quella di garantire un’uniformità di gestione, da parte delle Stazioni Appaltanti, delle procedure di gara durante il periodo di emergenza sanitaria.

Nella prima parte del provvedimento, con riferimento alle procedure per le quali non è si ancora pubblicato bando di gara, avviso, o invito a presentare le offerte, viene suggerito alle Stazioni Appaltanti di differire l’avvio delle procedure programmate e di avviare solo quelle ritenute urgenti ed indifferibili.

Relativamente questo passaggio si sono diffuse numerose interpretazioni erronee da parte degli addetti ai lavori che hanno spinto l’Autorità ad intervenire nuovamente.

Il 20 aprile sul sito ufficiale di ANAC è stata pubblicata una precisazione circa il tenore della disposizione in cui si afferma che la stessa debba intendersi come un semplice suggerimento operativo e non una richiesta formale di sospensione delle procedure rivolta alle Stazioni Appaltanti.

Di maggiore incisività la seconda parte, dedicata alle procedure in corso di svolgimento, dove ANAC prefigura per la Stazione Appaltante, la possibilità:

  • di rispettare i termini procedimentali originariamente previsti purché ciò risulti essere compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;
  • di disapplicare la misura sospensiva di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano”. Inoltre, “nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini…” ;
  • di valutare l’attivazione di misure specifiche in considerazione delle esigenze degli operatori economici (es. proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto succitato; rinuncia del sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis);
  • di valutare l’utilizzazione di strumenti telematici anche qualora questi non siano stati previsti nel bando di gara.

La richiesta di misure ad hoc

L’ANAC, contestualmente all’adozione della delibera n. 312, ha inviato al Governo e al Parlamento l’Atto di segnalazione n. 4 “Concernente l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici”, nel quale l’Autorità ha espresso la necessità di misure specifiche tali da evitare “la paralisi generalizzata delle attività produttive”.

Il problema viene rilevato, in particolare, nella costruzione del novellato articolo 103 del Decreto Cura Italia con il quale si è disposta la sospensione di tutti i procedimenti amministrativi non permettendo, quindi, alcun tipo riflessione circa l’adeguatezza della misura rispetto alle peculiarità del singolo procedimento di gara.

Questo ha avuto come effetto la paralisi di numerose procedure di rilievo “…comprese le procedure negoziate in via d’urgenza, di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, e quelle (anche diverse dalle procedure negoziate) indette dagli enti del SSN a fronte di un maggiore fabbisogno”, prefigurando così il rischio di “un vero e proprio blocco dell’attività amministrativa, a danno degli utenti”.

Da qui, la richiesta dell’Authority di intervenire rapidamente con misure ad hoc più attente alle specificità caratterizzanti il settore dei contratti pubblici.

La posizione di ANAC

In questo momento di grave emergenza, l’Authority dimostra come risulti essere inadeguata la ricetta “tout court” del Governo, ma ritiene, anzi, necessario un maggiore sforzo istituzionale che consideri le peculiarità del settore degli appalti.

E’ quanto ANAC tenta di fare, in delibera, nel suggerire specifiche misure, funzionali all’opera di mitigazione degli effetti sospensivi del decreto Cura Italia e, allo stesso tempo, connesse alle capacità organizzative di Stazioni Appaltanti e operatori economici. In tal senso, il superamento del dettato normativo è pensato per i singoli attori sulla base di attente analisi, tenendo ben presenti gli strumenti e le garanzie esistenti.

Per tali ragioni, seppur caratterizzate da una portata applicativa tecnicamente debole rispetto al dettato normativo del Decreto, le misure contenute nella delibera n. 312 rappresentano oggi un primo tentativo di risposta istituzionale alle inspiegabili plasticità dell’articolo 103. L’auspicio è che da questo intervento si raggiungano importanti livelli di attenzione tale da attivare una ricerca condivisa di nuove soluzioni per il settore in grado di reggere la grande sfida posta dal periodo emergenziale in atto.

Documenti di riferimento

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) 

DELIBERA N. 312 DEL 9 APRILE 2020

ATTO DI SEGNALAZIONE N. 4 DEL 9 APRILE 2020

CORONAVIRUS: PRECISAZIONE ANAC DEL 20 APRILE 2020