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Il trattamento del dati personali delle persone defunte, cosa (non) prevede il GDPR

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Il caso della battaglia legale di una donna inglese contro la Apple si è incentrato su un aspetto non previsto dalla normativa nazionale e soprattutto dal GDPR. Vediamo quale.

È notizia rimbalzata in data odierna (da testate giornalistiche nazionali) il caso di una donna che in Inghilterra ha avviato un procedimento legale teso ad ottenere lo sblocco del cellulare del marito defunto ove erano racchiuse le foto di famiglia (in particolare quelle della loro bambina).

In Inghilterra, dove si è celebrato il processo, la battaglia legale si è incentrata su un aspetto non previsto dalla normativa nazionale e soprattutto dal GDPR.

Nel nostro ordinamento, invece, possiamo fare affidamento alla norma contenuta nell’Art. 2-terdecies del novellato Codice Privacy, riguardante il trattamento dei dati delle persone decedute.

In particolare, al primo comma del citato articolo, viene stabilita la possibilità di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR riferiti ai dati personali concernenti persone decedute a chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dello stesso de cuius (ad esempio in qualità di suo mandatario) o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Già in passato (ex multis doc. web n. 1053716 del 22 settembre 2003), in applicazione del testo legislativo del 1996, il Garante aveva avuto modo di tutelare gli eredi concedendo loro il diritto di accedere ai dati personali concernenti il “de cuius”.

Da ultimo, nel parere del 10 gennaio 2019 n. 9084520 in merito ad una istanza di accesso civico, il  Garante ha avuto modo di rilevare ill considerando n.27 del GDPR ha espressamente previsto che “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”.

Pertanto, il legislatore italiano con il D.Lgs. 196/2003 (come novellato dal D. Lgs. n.101/2018) ha profittato della possibilità di legiferare ed ha così disciplinato in maniera chiara il trattamento dei dati personali relativi a persone defunte.

Deve essere chiarito, come ha ricordato lo stesso Garante, che il trattamento dei dati relativo ai defunti ha una duplice veste:

  • da un lato, la normativa preclude che sia effettuato un trattamento dei dati del defunto non conforme alle volontà dello stesso de cuius o in violazione di legge;
  • dall’altro, permette a chiunque vi abbia interesse ovvero, come detto, abbia una ragione familiare meritevole di protezione ad esercitare le prerogative dell’interessato come se fosse in vita (tra queste ricordiamo, il diritto di accesso, di opposizione o di rettifica).