Biometria

Garante Privacy: nuove norme su impronte digitali e firma grafometrica

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Il Garante Privacy ha emanato nuove regole per l’utilizzo di particolari tipi di dati biometrici.

Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nell’utilizzo di particolari tipi di dati biometrici, semplificando tuttavia alcuni adempimenti. L’intervento  dell’Autorità si è reso necessario alla luce della crescente diffusione di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo.

Lo scrive l’Autorità in una nota, aggiungendo che “sempre più spesso aziende  e  pubbliche amministrazioni si servono di dati biometrici,  come le impronte digitali, la topografia della mano o le caratteristiche della firma autografa,  per  il controllo degli accessi, per l’autenticazione degli utenti (anche su pc e tablet) o per la sottoscrizione di documenti informatici”.

Nel  provvedimento generale il Garante ha individuato alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e non necessitano più della verifica  preliminare da parte dell’Autorità.

  • Autenticazione informatica

Le caratteristiche biometriche dell’impronta digitale o dell’emissione vocale di una persona possono essere utilizzate come credenziali di autenticazione per l’accesso a banche dati e sistemi informatici. Tale trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell’utente.

  • Controllo di accesso fisico ad aree “sensibili” e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi

Le caratteristiche dell’impronta digitale o della topografia della mano potranno essere trattate per consentire l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati. Tale trattamento può essere realizzato anche senza il consenso dell’utente.

  • Sottoscrizione di documenti informatici

L’analisi dei dati biometrici associati all’apposizione a mano libera di una firma autografa potrà essere utilizzata per la firma elettronica avanzata. Questa modalità è però consentita solo con il consenso degli interessati, consenso non necessario invece in ambito pubblico, se devono essere perseguite  specifiche finalità istituzionali. Dovranno comunque essere resi disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non comportino l’utilizzo di dati biometrici.

  • Scopi facilitativi

L’impronta digitale e la topografia della mano potranno essere utilizzate anche per consentire l’accesso fisico di utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate). Anche in questo caso l’utilizzo è consentito solo con il consenso degli interessati. Dovranno comunque essere previste modalità alternative per l’erogazione del servizio per chi rifiuta di far utilizzare i propri dati biometrici.

Ogni sistema di rilevazione dovrà essere configurato in modo tale da raccogliere un numero limitato di informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l’acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per il conseguimento della finalità perseguita. Ad esempio, in caso di autenticazione informatica, i dati biometrici non dovranno essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dell’interessato.

Tra le misure di sicurezza individuate dal Garante vi è quella che obbliga a cifrare il riferimento biometrico con tecniche crittografiche, con una lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. Particolare attenzione è inoltre rivolta alla messa in sicurezza dei dispositivi mobili (come tablet o pc) che potrebbero più facilmente essere compromessi o smarriti.

Anche al fine di prevenire eventuali furti di identità biometrica, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici (“data breaches”) che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici o sui dati personali custoditi, dovranno essere comunicati da chi detiene i dati al Garante entro 24 ore dalla scoperta, così da consentire di adottare opportuni interventi a tutela delle persone interessate. A tal fine è stato predisposto un modulo che consente di semplificare il predetto adempimento.

Sono esclusi dalle modalità semplificate individuate nel provvedimento del Garante i trattamenti che prevedono la realizzazione di archivi biometrici centralizzati, per i quali continuerà ad essere obbligatorio richiedere una verifica preliminare. Rimane in vigore anche l’obbligo di notificazione al Garante per i trattamenti non esplicitamente esclusi dal provvedimento, come quelli effettuati da esercenti le professioni sanitarie e da avvocati.

Per le verifiche preliminari in corso sono state previste specifiche disposizioni transitorie.