Call center: gare al massimo ribasso bocciate dal TAR

di |

La giustizia amministrativa censura le gare impostate sul criterio del “prezzo più basso” nel settore dei Call Center in outsourcing dandoci così ragione anche sul piano del diritto.

Quella contro il massimo ribasso, in gare bandite da Società Pubbliche, Partecipate o che gestiscono servizi in concessione per l’affidamento dei propri servizi di Contact Center, è infatti uno degli elementi della battaglia che la Uilcom sta portando avanti da tempo in tutte le sedi, a partire da quelle Istituzionali, Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico in testa, per cercare di regolamentare un settore nel quale operano circa 60mila lavoratori.

Con una importante sentenza (n. 6027/15) depositata il 27 aprile scorso, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto da un’azienda per l’annullamento dell’intera procedura di gara bandita a Roma da Acea SpA per l’affidamento del proprio “Servizio di gestione in overflow di servizi di Call Center e back office”, condannando Acea al pagamento delle spese di giudizio.

Nello specifico, già a settembre del 2014 come Uilcom avevamo denunciato pubblicamente come il bando Acea indetto secondo il criterio del massimo ribasso e scritto senza clausole di salvaguardia sociale né vincoli territoriali, ponesse a rischio la “buona occupazione” sul territorio fatta di 420 lavoratori altamente professionalizzati già operanti sulla commessa, favorendo la delocalizzazione all’estero delle attività, senza offrire quelle necessarie garanzie ai cittadini-consumatori circa la qualità di un servizio complesso quale l’assistenza clienti.

Ora il TAR del Lazio riconosce, in primis, che il criterio del “prezzo più basso” può applicarsi ad un’attività connotata da “natura strettamente vincolata” e che tale non è quella di “Contact Center (in-bound, out-bound e back office)” in quanto “ servizio che risulta oggettivamente caratterizzato da una particolare complessità”. L’organo amministrativo identifica anche tutta una serie di ulteriori elementi di illogicità ed incongruità connaturati al suddetto criterio che non fanno che confermare, anche da un punto di vista squisitamente giuridico, le nostre tesi.

Una sentenza che crea un precedente importantissimo e che torna a sottolineare la necessità assoluta di definire un quadro di regole di sistema, per le quali la Uilcom continuerà a battersi con forza, che tuteli l’occupazione nazionale, garantendo al contempo tariffe di mercato compatibili con i contratti nazionali di lavoro.