l'intervista

Alessandro Del Ninno (Luiss) “Come fa il cittadino ad autocertificare che non risulta positivo al COVID-19?”

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Cosa non va nel modello di autocertificazione del Viminale.
Intervista ad Alessandro Del Ninno, professore a contratto di Informatica giuridica alla LUISS Guido Carli di Roma ed Avvocato esperto di Data Protection dello studio Tonucci & Partners di Roma.

Key4biz. Che cosa “contesta” nel nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti rilasciato dall’Interno?

Alessandro Del Ninno. Premetto che non “contesto”, né le mie osservazioni sono finalizzate a creare sterili polemiche, soprattutto in un momento di grave emergenza come questo dove serve la collaborazione di tutti. Proprio nei momenti di massima emergenza come questa – tuttavia – la cittadinanza dovrebbe poter contare su norme chiare e non soggette a una miriade di interpretazioni (e ne è esempio la grande incertezza determinata dai vari d.p.c.m. sui casi in ci è consentito uscire, tra FAQ governative e circolari interpretative del Ministero dell’Interno che ne sono seguite, insieme a molta confusione).

Key4biz. Veniamo al modello

Alessandro Del Ninno. Veniamo al modello modificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato ieri, e alla parte integrativa della auto-dichiarazione in cui il cittadino deve certificare in un atto giuridico avente conseguenze in caso di falsa autocertificazione “di non essere risultato positivo al COVID-19”.

Va fatta una premessa importante: questo modulo va utilizzato da tutti i cittadini italiani, e sostituisce quelli emanati e utilizzati in precedenza (basta leggere i due ultimi capoversi delle Circolare ministeriale a cui il nuovo modulo è allegato). Dunque un qualsiasi cittadino italiano viene fermato per controllo e deve rilasciare una autocertificazione su uno stato sanitario che lo riguarda in assenza di qualsiasi controllo o accertamento clinico preventivo (es: aver effettuato un tampone) che gli dia la consapevolezza di ciò che sta dichiarando. Posto che il nuovo modello è di utilizzo generalizzato per tutti i cittadini italiani (e non solo per quelli che – in una interpretazione “conservativa” del modello che alcuni propongono – si sono sottoposti a tampone), ci si chiede (logicamente prima che in punta di diritto) come il cittadino possa autocertificare un suo stato sanitario (certifico “di non essere risultato positivo al COVID-19”! ) senza le necessarie competenze mediche e senza accertamento.

Non è una mera questione di diritto né di mero esercizio interpretativo sterile (che non dovrebbe in casi delicati come questo nemmeno essere possibile): la lingua italiana è chiara: affermare nel modello (e sottoscrivere) di “non essere risultato positivo” significa certificare la conseguenza (“risultato”) della sola modalità atta a verificare l’accertamento di non positività: il tampone.

Key4biz. E il cittadino a cui non è stato effettuato il tampone?

Alessandro Del Ninno. Ergo, il cittadino che non ha fatto il tampone, che non ha quel risultato, non può autocertificare proprio nulla in termini di positività o negatività. Ripeto: se fosse in ipotesi un modello per chi ha fatto il tampone, non ci sarebbero le difficoltà evidenziate (il dichiarante avrebbe il risultato): ma nulla di tutto ciò emerge dalla lettura della Circolare del Ministero a cui esso è allegato. Infine, per massima chiarezza, Lei da domani gira con questo modello: può firmarlo asserendo di “non essere risultato positivo al COVID-19”? Perché è questo che sta dichiarando se un poliziotto la ferma.  E se fosse asintomatico?  Lei ovviamente non ha fatto il tampone e dunque si assume la responsabilità di quella dichiarazione rispetto alla quale non possiede alcuna certezza ed evidenza medico-scientifica della sua situazione particolare. Tanto è vero che si sta cominciando a leggere oggi di molti cittadini che si stanno rifiutando di firmare il nuovo modello, di altri che lo stanno modificando cancellando/barrando la relativa voce del modello o – addirittura – di altri che dicono alle Forze dell’Ordine che sono disponibili a farsi fare ilo tampone e poi a firmare il modulo.

Key4biz. Perché sostiene che “un’Autorità Pubblica ti spinge sostanzialmente a dichiarare o il falso o a fare una affermazione i cui contenuti di effettiva veridicità non sono noti, con l’effetto di rendere inutile l’autocertificazione stessa e la deroga al divieto di circolare”?

Alessandro Del Ninno. Più che dichiarare il falso (essendo questo un termine tecnico di natura penalistica che implica riflessioni e considerazioni che certo non possiamo svolgere in questa sede), la situazione e le circostanze che ho cercato di spiegare determinano che il cittadino sottoscrive una dichiarazione della quale per lo meno non può garantire consapevolmente la veridicità. Il modello lo pone in questa sgradevole posizione di dichiarare al buio. Nel senso che egli non conosce – al netto di accertamenti clinico-sanitari preventivi – la veridicità o falsità del contenuto della sua dichiarazione quando la sottoscrive e la mostra all’agente accertatore, per quanto spiegavo. Dunque l’autocertificazione è per lo meno viziata giuridicamente se la si valuta dalla prospettiva della validità giuridica. Mi chiedo poi all’atto pratico come possano le Forze dell’Ordine verificare la veridicità di questa parte del modello sullo stato sanitario (quando è lo stesso dichiarante che non lo può fare) e se possano poi denunciare per falsa autocertificazione (molti agenti trattengono il modello cartaceo che si firma)  il cittadino inconsapevole che aveva dichiarato di “non essere risultato positivo” e magari era asintomatico o infetto…

Key4biz. Come, invece, andrebbe riscritto correttamente il modello?

Alessandro Del Ninno. Basterebbe eliminare la parte in cui il cittadino dichiara “di non essere risultato positivo al COVID-19”  e lasciare la dichiarazione “di non essere sottoposto alla misura della quarantena”: se il cittadino – a seguito di specifica procedura amministrativo-sanitaria – è posto  dalle autorità competenti in quarantena o in isolamento domiciliare, è perché sarà risultato positivo al COVID-19. Se non è in quarantena, con alta probabilità è negativo (anche se resta il problema degli asintomatici inconsapevoli). Se nel modulo dichiaro di non essere in quarantena, formulo una  dichiarazione corretta e veritiera su uno stato giuridico. Se un cittadino è in quarantena e circola 8come purtroppo la cronaca sta evidenziando), allora il modello perseguirà per questa voce l’obiettivo che vorrebbe (un po’ maldestramente ) raggiungere facendo dichiarare la non positività: perseguire chi vìola il divieto di restare in isolamento domiciliare e introdurre in termini di controllo misure più stringenti.

Key4biz. Intravede altre criticità nel nuovo modello ministeriale?

Alessandro Del Ninno. Il modello di autocertificazione contiene dati sanitari del dichiarante, unitamente a una miriade di altri dati identificativi di natura diversa. Si pongono dunque anche problemi operativi. Intanto, le Forze dell’ordine dovranno rendere al cittadino fermato per il controllo per lo meno una informativa orale, ancorché semplificata, contenente gli elementi fondamentali su finalità, modalità del trattamento (si veda l’articolo 14 del d.l. 14/2020). In secondo luogo, nel caso (non infrequente) in cui l’agente accertatore trattenga per qualsiasi motivo il modulo stampato con i nostri dati (e va tenuto presente che tale modulo è ricchissimo di informazioni, contenendo i dati anagrafici, di residenza, i recapiti, l’eventuale attività lavorativa, etc oltre ai dati sanitari ora richiesti) c’è il problema della gestione successiva del modulo da parte della medesima autorità (e il problema della sua conservazione, comunicazione, distruzione, etc). Parliamo di milioni di modelli stampati (per chi non li mostra su schermo del telefonino e tramite app dedicate che stanno diffondendosi all’uopo) che circoleranno in questo periodo senza che il cittadino sappia compiutamente che fine fanno nel caso in cui siano trattenuti dalle Forze dell’Ordine. Va in sostanza ricordato, anche al Ministero dell’Interno e alle Forze dell’Ordine, che l’art. 14.3 del d.l. 14/2020 richiama la necessità di applicare i principi fondamentali del trattamento (articolo 5 del Regolamento 679/2016) anche in questo contesto emergenziale.